in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 235 di Sabato, 07 ottobre 2000


LEGGE 6 ottobre 2000, n. 275.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante: «Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali

FASSINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 AGOSTO 2000, N. 220

All'articolo 1, il comma 4 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 10.

 

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2000), coordinato con la legge di conversione 6 ottobre 2000, n. 275 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero

su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedentemente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4. (Soppresso).

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425, del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'articolo 424 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:

«Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca d fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, mala pena è ridotta da un terzo alla metà».

- Si riporta il testo dell'articolo 423 del codice penale:

«Art. 423 (Incendio). - Chiunque, cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica».

- Si riporta il testo dell'articolo 425 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:

«Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5) (abrogato). ».

- Si riporta il testo dell'articolo 449 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:

«Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile a trasporto di persone».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.