BOSCHI E FORESTE Legge 9 ottobre 1967, n. 950 (in Gazz. Uff., 27 ottobre, n. 269). - Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
BOSCHI E FORESTE Art. 1. Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per: a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti; b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad <<albero di Natale>> trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare; c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie; d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria; e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400; f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati. CFR RDL 30.12.1923 n. 3267 ART 10
BOSCHI E FORESTE Art. 2. Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per: a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli; b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine; c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui; d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.
BOSCHI E FORESTE Art. 3. Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. MOD L 01.03.1975 n. 47 ART 11
BOSCHI E FORESTE Art. 4. Le violazioni di cui agli articoli precedenti, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta. Il trasgressore è ammesso a pagare presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista. Il personale di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. ABR L 24.11.1981 n. 689 ART 42
BOSCHI E FORESTE Art. 5. Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'Articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per la infrazione ed in conformità ingiunge all'obbligo di pagare all'Ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. ABR L 24.11.1981 n. 689 ART 42