Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 148 del 26-6-2002
Sommario LEGGI
E ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 aprile 2002, n. 124
Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di
imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione
e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del
territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al
quale ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa
del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002,
possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia del bosco con
applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni; Visto il medesimo articolo 9, comma
6 della citata legge n. 448 del 2001, in base al quale con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della
citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalita' di attuazione del
predetto comma 6; Visto l'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota
pari al 36 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, sino a un importo massimo delle stesse di euro 77468,53, pari a lire
150 milioni, ed effettivamente rimaste a carico; Visto il comma 3 del citato
articolo 1 della legge n. 449 del 1997, il quale prevede che le modalita' di
attuazione sono stabilite con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante disposizioni
in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale; Visto, in
particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 227 del 2001, concernente
la definizione di bosco e di arboricolture da legno; Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5548/UCL,
del 26 marzo 2002;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. 1. I
soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono
avvalersi della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute
per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata,
una comunicazione redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento,
dalla quale, tra l'altro, risulti la data in cui avranno inizio gli interventi
di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonche' i dati catastali identificativi
dell'area;
b) allegare alla comunicazione di cui alla lettera a):
1) copia della concessione ovvero dell'autorizzazione rilasciata, se prevista
dalla vigente legislazione, dalle Regioni, dagli organismi di gestione di aree
protette o dagli altri organismi competenti per legge in materia;
2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli
interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sono finalizzati alla tutela
ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico;
3) copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa
all'anno 2001, se dovuta;
4) se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto
che ne costituisce titolo, nonche' la dichiarazione del possessore di consenso
all'esecuzione dei lavori;
c) comunicare, prima dell'inizio dei lavori, preventivamente all'azienda sanitaria
locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio
degli interventi;
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture
o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno
2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei
boschi e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e' stato effettuato
il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la
prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione;
e) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro
51645,69, pari a lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta
da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da
altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati
entro sessanta giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili e' disposto mediante bonifico bancario
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto
a favore del quale il bonifico e' effettuato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002)":
"6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa
del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002
possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con
applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque
ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge
n. 449 del 1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
del presente comma.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica":
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio
edilizio). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle
spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni
ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1),
del codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle
lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute
sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici,
e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti
a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti,
spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione
di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna
ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni
di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione
di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche'
all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali
e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi
relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali
degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere
interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto per la redazione
della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli interventi necessari
al rilascio della suddetta documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote costanti nell'anno
in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci
quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione
fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita' sanitarie
locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi
19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare
l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al
4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero
di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente
alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso
alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per
cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla
data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati
gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi
non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi
di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera
b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalita'
di cui alla medesima lettera b). 9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione
o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del
triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto
dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni,
o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, comma
5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta
l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo
di pagamento. 41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in
un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati
fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo
di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi
maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento
della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli
oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto
dall'art. 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo,
ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente
alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi
per i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze
dell'amministrazione stessa. 11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi
soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il
numero 127-undecies) e' inserito il seguente:
"127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale
pubblica;".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 5 giugno 1997.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art.
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).
- 1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa
in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione
di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinche'
un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuita' del
bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi
bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalita' di difesa
idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente
in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustica
a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri
quadrati che interrompono la continuita' del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione
dei territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni
non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa.
La coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove
non diversamente gia' definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni
coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva
di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti,
le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati,
le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli
impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione
non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri
e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla
base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui
alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a bosco i fondi
gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica
del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione
della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonche'
le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati
che interrompono la continuita' del bosco.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, v.
note alla premessa.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001.
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi":
"3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43,
le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonche' i documenti probatori dei
crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione
dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto
dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del-l'11 novembre 1972.