DL 15/06/1994 n. 377 VIGENTE                

Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137

VIGILI DEL FUOCO

BOSCHI E FORESTE

Decreto-legge  15 giugno 1994, n. 377 (in Gazz. Uff., 16 giugno 1994, n.  139), conv. in l. 8 agosto 1994, n. 497 (in Gazz. Uff., 12 agosto 1994,  n.  188).—Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

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(Omissis).

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Art. 1.

1.  Per  prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di  danno  a  persone  o  cose  connesse con gli incendi boschivi sul territorio  nazionale  è  autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l’anno 1994.

2.  La somma di cui al comma 1 è destinata:

a)         quanto  a  lire  30 miliardi, alle esigenze di competenza del

Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  con  riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall’erogazione di  compensi  per  lavoro  straordinario  al  personale di ruolo, ivi compresi  i  dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per  l’acquisto  di  mezzi e attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei elicotteri;

b)  quanto  a  lire  30 miliardi, alle esigenze di competenza del

Ministero   delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  con riferimento  alla  gestione  operativa  e  logistica degli aeromobili antincendio  Canadair  CL-215/415,  alla gestione ed al potenziamento degli  elicotteri  in  dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione  dei  centri  operativi  e  stazioni  forestali  A.I.B.,  al potenziamento  delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri,  nonché al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle  regioni  a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie  terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell’ultimo triennio;

c)  quanto a lire 5 miliardi, all’avvio di un piano di rilevamento degli  incendi,  che  sarà realizzato d’intesa tra il Ministero delle risorse  agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente e  le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette, mediante  sistemi  aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità,   nell’ambito   dei  parchi  nazionali,  delle  riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio (1).

(1)         Lettera  così  modificata dall’art. 4, d.l. 10 luglio 1995, n.

275, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 339.

Art. 1-bis.

1.  Per  assicurare  il  potenziamento  e la manutenzione dei mezzi impiegati  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi  boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all’articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a cedere a titolo  gratuito al Ministero dell’interno il materiale di ricambio e le  attrezzature  relativi  agli elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina  militare  ed  acquistati  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

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Art. 2.

1.  Ai  fini  indicati  all’articolo  1,  comma  2,  lettera  a), e limitatamente  al  periodo    luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità  delle  squadre  operative  nei  comandi provinciali che presentino  nel  profilo  di  capo  squadra  una  carenza di organico superiore  alla  media  nazionale  delle  vacanze,  è  consentito  il conferimento  delle  mansioni  del  predetto  profilo  con diritto al trattamento  economico  corrispondente,  secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo.

2.  Agli  operatori  antincendio  volontari, di cui all’articolo 1, comma  2, lettera b), le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà  garantita,  oltre  all’equipaggiamento  ed  alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale  dello  Stato  provvede alla selezione ed all’impiego degli operatori forestali antincendi volontari (1).

(1)         La Corte cost., con sent. 10 maggio 1995, n. 157, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non riserva il potere d’impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati.

 

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Art. 3.

1.  Le regioni individuate nell’articolo 30-bis del D.L. 28 dicembre

1989,  n.  415,  convertito,  con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990,  n. 38, e nell’art. 6, comma 3, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,  dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime  normative,  sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi  lavori  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi  di cui alle predette normative sono revocati per la parte non  utilizzata.  Il  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali  provvede  ai  conseguenti  recuperi ed al versamento delle relative somme all’entrata del bilancio dello Stato (1).

(1)   Termine  differito  al  30 settembre 1995 dall’art. 5, d.l. 10 luglio 1995, n. 275, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 339.

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Art. 4.

1.  All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a lire  65  miliardi  per  l’anno  1994,  si  provvede quanto a lire 52 miliardi   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  l’anno  1994  e  quanto  a  lire  13  miliardi  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  6856  dello  stato  di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l’anno 1994, utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 5.

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.