VIGILI
DEL FUOCO
Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (in Gazz. Uff., 16 giugno 1994, n.
139), conv. in l. 8 agosto 1994, n. 497 (in Gazz. Uff., 12 agosto 1994,
n. 188).—Disposizioni
urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.
Aggiornato
alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
(Omissis).
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Art.
1.
1.
Per prevenire e fronteggiare
le gravi situazioni di pericolo e di
danno a
persone o
cose connesse con gli
incendi boschivi sul territorio nazionale
è autorizzata la complessiva
spesa di lire 65 miliardi per l’anno 1994.
2.
La somma di cui al comma 1 è destinata:
a)
quanto a
lire 30 miliardi, alle
esigenze di competenza del
Corpo
nazionale dei
vigili del
fuoco, con
riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari,
dall’erogazione di compensi
per lavoro
straordinario al
personale di ruolo, ivi compresi
i dirigenti, impiegato
nella campagna antincendi boschivi, per
l’acquisto di
mezzi e attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei elicotteri;
b)
quanto a
lire 30 miliardi, alle
esigenze di competenza del
Ministero delle risorse
agricole, alimentari
e forestali,
con riferimento alla
gestione operativa
e logistica degli aeromobili
antincendio Canadair
CL-215/415, alla gestione
ed al potenziamento degli elicotteri
in dotazione al Corpo
forestale dello Stato, alla gestione
dei centri
operativi e
stazioni forestali
A.I.B., al potenziamento
delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri,
nonché al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle
regioni a statuto ordinario,
da distribuire in relazione alla superficie
terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco
come media dell’ultimo triennio;
c)
quanto a lire 5 miliardi, all’avvio di un piano di rilevamento degli
incendi, che
sarà realizzato d’intesa tra il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente e le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette,
mediante sistemi
aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità,
nell’ambito dei
parchi nazionali,
delle riserve naturali
a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a
rischio (1).
(1)
Lettera così
modificata dall’art. 4, d.l. 10 luglio 1995, n.
275,
conv. in l. 8 agosto 1995, n. 339.
Art.
1-bis.
1.
Per assicurare
il potenziamento
e la manutenzione dei mezzi impiegati
dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nella lotta agli incendi
boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all’articolo
159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a cedere a titolo
gratuito al Ministero dell’interno il materiale di ricambio e le
attrezzature relativi
agli elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina
militare ed
acquistati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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Art.
2.
1.
Ai fini
indicati all’articolo
1, comma
2, lettera
a), e limitatamente al
periodo 1°
luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità
delle squadre
operative nei
comandi provinciali che presentino
nel profilo
di capo
squadra una
carenza di organico superiore
alla media
nazionale delle
vacanze, è
consentito il conferimento
delle mansioni
del predetto
profilo con diritto al
trattamento economico
corrispondente, secondo
quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 57 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo.
2.
Agli operatori
antincendio volontari,
di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera b), le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre
all’equipaggiamento ed
alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento
il Corpo forestale dello
Stato provvede alla selezione
ed all’impiego degli operatori forestali antincendi volontari (1).
(1)
La Corte cost., con sent. 10 maggio 1995, n. 157, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non riserva il potere
d’impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono
stati destinati.
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Art.
3.
1.
Le regioni individuate nell’articolo 30-bis del D.L. 28 dicembre
1989,
n. 415,
convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, e nell’art. 6, comma 3, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con
modificazioni, dalla L.
3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli
interventi di cui alle medesime normative,
sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi
lavori entro
centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto. Trascorso
inutilmente tale termine, i contributi
di cui alle predette normative sono revocati per la parte non
utilizzata. Il
Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali provvede
ai conseguenti
recuperi ed al versamento delle relative somme all’entrata del bilancio
dello Stato (1).
(1)
Termine differito
al 30 settembre 1995 dall’art.
5, d.l. 10 luglio 1995, n. 275, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 339.
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Art.
4.
1.
All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a lire
65 miliardi
per l’anno
1994, si
provvede quanto a lire 52 miliardi
mediante corrispondente
riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per
l’anno 1994
e quanto
a lire
13 miliardi
mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996,
al capitolo
6856 dello
stato di previsione
del Ministero
del tesoro
per l’anno 1994, utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2.
Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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Art.
5.
1.
Il presente
decreto entra
in vigore il giorno successivo
a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.