L. 01/03/1975 n. 47
(abrogata e sostituita dalla L.353/2000) Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
(1)
Con d.lg.
31 marzo
1998, n.
112 sono state devolute alle regioni
e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla
materia della
protezione della natura, ad eccezione di quelle espressamente mantenute
allo Stato.
(2) Allo scopo di agevolarne la
lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri
è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute
negli ultimi anni.
(3) A partire dal 1° gennaio 1999
ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento si intende espressa
anche in
Euro secondo
il tasso
di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio
2002 ogni sanzione penale
o amministrativa espressa in lire nel
presente provvedimento
è tradotta in Euro secondo
il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai
sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato
espresso anche in decimali, la
cifra è
arrotondata eliminando i
decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(Omissis).
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n. 137
BOSCHI E FORESTE
TITOLO I
FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI
DI PREVENZIONE
Art. 1.
Ai
fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli
incendi, sono
predisposti, nel termine di centottanta giorni dall’entrata
in vigore
della presente
legge, piani regionali ed
interregionali, articolati
per province
o per aree territoriali omogenee.
I piani elaborati dagli organi
competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale
dello Stato e di intesa con il Corpo
dei vigili
del fuoco, sentite le comunità
montane, sono coordinati ed
approvati dal
Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro per l’interno
e con il Ministro per i beni e le
attività culturali,
entro sessanta
giorni dalla
loro presentazione.
In caso di mancata predisposizione
e presentazione del piano, entro il predetto
termine, il
Ministro per
le politiche
agricole è autorizzato a
provvedervi.
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n. 137
BOSCHI E FORESTE
TITOLO I
FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI
DI PREVENZIONE
Art. 2.
I
piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo
comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici
di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio,
indicano la consistenza
e la localizzazione dei mezzi e degli
strumenti per
la prevenzione
ed estinzione degli incendi,
stabiliscono tempi,
modi, luoghi
e strumenti
necessari per
la costituzione di
nuovi e
completi dispositivi
di prevenzione ed intervento,
dettano norme per la rilevazione dei sinistri, prevedono un piano organico
di ricostituzione forestale. Le
norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti
i terreni
boscati, anche
se non
sottoposti al
vincolo idrogeologico di
cui all’articolo
1 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3267,
purché compresi
nei piani
di cui al precedente articolo
1.
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BOSCHI E FORESTE
TITOLO I
FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI
DI PREVENZIONE
Art. 3.
Si considerano opere e mezzi per
la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:
a)
la graduale sostituzione
nelle aree a clima caldo arido, sia nel
caso di
boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno
combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;
b)
l’autorizzazione, secondo
le indicazioni
dei piani della immissione
di bestiame bovino, ovino
e suino nei boschi, al fine di utilizzarne
le risorse
foraggere e
di conseguire
la spontanea ripulitura
dei boschi;
c)
le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le
periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento
delle zone boscate;
d)
i viali
frangifuoco di
qualsiasi tipo, anche se
ottenuti mediante l’impiego di prodotti chimici;
e)
i serbatoi
d’acqua, gli
invasi, le
canalizzazioni, le condutture fisse e
mobili, nonché
pompe, motori
e impianti di sollevamento
d’acqua di qualsiasi tipo;
f)
le torri
ed altri
posti di
avvistamento e
le relative attrezzature;
g)
gli apparecchi
di segnalazione e di comunicazione,
fissi e mobili;
h)
i mezzi di trasporto necessari;
i)
i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l)
la formazione e l’addestramento
nei singoli comuni, indicati nei piani,
di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili volontari del
fuoco, le
cui prestazioni in
occasione di incendi boschivi
saranno compensate
secondo quanto
disposto nel penultimo comma dell’articolo 7 della presente legge;
m)
ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.
Le
opere ed i mezzi di cui
sopra, se contemplati nei piani di cui all’articolo 1, sono a totale carico
dello Stato. Per le opere
di prevenzione
e per le attrezzature di
cui alle lettere a),
c), d),
e), f),
g), h)
ed m) qualora non siano
contemplate nei piani, è concesso
un contributo fino al 75 per cento della spesa.
I contributi di cui al precedente
comma sono erogati dalle regioni.
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BOSCHI E FORESTE
TITOLO I
FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI
DI PREVENZIONE
Art. 4.
Il Ministero per le politiche agricole,
con la collaborazione delle regioni interessate
e dell’Istituto geografico militare, provvede entro due anni
dall’entrata in vigore
della presente legge alla pubblicazione
della carta
forestale d’Italia in scala 1:50.000, da servire
di base
per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.
Il
contenuto e
le indicazioni delle carte
tematiche a carattere scientifico sono
stabiliti con proprio decreto
dal Ministro per le politiche agricole.
Il
Ministero per
le politiche
agricole cura
l’aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
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TITOLO I
FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI
DI PREVENZIONE
Art. 5.
Il
Ministero per
le politiche
agricole, per
mezzo del Corpo forestale
dello Stato, costituisce
il Servizio antincendi boschivo, articolato in uno o più centri operativi mediante
gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego.
Per le attrezzature speciali
e gli aeromobili, di cui all’articolo 3,
lettera i), il Ministero
per le politiche agricole può ricorrere al
noleggio, all’affitto
o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private (1).
(1)
Vedi, anche, art. 7, l. 1 luglio 1977, n. 403.
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BOSCHI E FORESTE
TITOLO I
FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI
DI PREVENZIONE
Art. 6.
é
istituito, nell’ambito del
Ministero per le politiche agricole, un
ufficio per
lo studio e la difesa dei
boschi dagli incendi. Il Ministero per le politiche agricole in collaborazione
con i Ministeri interessati e con
le regioni provvede all’elaborazione ed attuazione di
un piano nazionale per l’educazione civica e la propaganda per la prevenzione
degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.
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BOSCHI E FORESTE
TITOLO II
DIFESA E RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO
Art. 7.
In
esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente
legge, l’avvistamento,
lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima
istanza, compito delle autorità locali
competenti e
precisamente delle
stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.
Esse sono congiuntamente tenute:
a)
a dare
immediata comunicazione
dell’incendio e del
suo andamento, oltre che al prefetto, all’organo forestale competente;
b) all’immediata
mobilitazione delle apposite
squadre di volontari
previamente organizzate, come indicato
alla lettera l) dell’articolo 3; c)
alla razionale
utilizzazione delle
opere localmente predisposte
in base all’articolo 3.
L’organo
forestale competente
curerà l’immediato invio di propri tecnici,
i quali,
qualora l’incendio
abbia assunto o minacci
di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le
sole forze
a disposizione degli organi
locali, dirigono
e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del
fuoco, l’intervento dello speciale
servizio predisposto ai
sensi dell’articolo 5 e l’intervento delle forze armate.
In caso
di infortunio
durante l’opera di estinzione del fuoco o quella
di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare
all’opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni
sul lavoro di cui al titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Alle persone comunque impiegate
nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per
le prestazioni effettuate, un compenso
orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali
per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali.
Il compenso
grava sul
bilancio del
Ministero per le politiche agricole.
Al
personale del
Corpo forestale
dello Stato,
per i compiti connessi
con l’applicazione
della presente
legge, compete un’indennità
di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
n. 137
BOSCHI E FORESTE
TITOLO II
DIFESA E RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO
Art. 8.
Alla
ricostituzione dei
boschi percorsi dal fuoco
provvedono le regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato.
Per l’occupazione temporanea
dei terreni boscati da ricostituire a norma
del precedente
comma, non viene corrisposta,
in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
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BOSCHI
E FORESTE
TITOLO III
DIVIETI E SANZIONI
Art. 9.
Nei
periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni
regionali, avvalendosi dei
propri organi,
del personale del Corpo
forestale dello Stato, nonché delle associazioni per
la protezione
della natura,
rendono noto,
nei rispettivi territori,
lo stato di grave pericolosità. La
comunicazione è data
anche ai
comandi militari
i quali, nell’esecuzione
di esercitazioni,
campi e tiri, adottano tutte
le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.
Ad integrazione delle norme contenute
nel regio decreto 30 dicembre
1923,
n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di
grave
pericolosità, è vietato:
accendere fuochi, far brillare mine,
usare
apparecchi a
fiamma o elettrici per tagliare
metalli, usare
motori, fornelli o inceneritori
che producano faville o brace, fumare
o
compiere ogni altra operazione
che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
Nelle
zone boscate, comprese nei piani di cui all’articolo 1 della presente
legge, i
cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati
dal fuoco,
è vietato l’insediamento
di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione
diversa da quella in atto prima dell’incendio.
Fino all’approvazione dei
piani di cui all’articolo 1, in tutte le zone
i cui soprassuoli boschivi
siano stati distrutti o danneggiati dal
fuoco è vietato l’insediamento
di costruzioni di qualunque tipo (1).
é fatto obbligo
al sindaco di compilare
e trasmettere, entro il mese di
ottobre di
ogni anno,
alla regione
ed al Ministero dell’ambiente
una planimetria,
in adeguata
scala, del territorio comunale
percorso dal fuoco; in tale
territorio non sono consentite destinazioni
d’uso diverse da quelle in atto prima dell’incendio per almeno
dieci anni.
In tutti
gli atti di compravendita di aree ed immobili
ricadenti nei
territori sopra
indicati deve
essere espressamente richiamato,
pena la
nullità dell’atto, il suddetto
vincolo (1).
(1)
Comma aggiunto
dall’art. 1-bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 332, conv. in l. 29 ottobre
1993, n. 428.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
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TITOLO III
DIVIETI E SANZIONI
Art. 10.
Ferme
restando le
norme previste
dagli articoli 423 e 449
del
codice
penale, costituiscono
illecito amministrativo
anche
indipendentemente
dai casi
previsti dalla
presente legge,
le
infrazioni alla legge
30 dicembre 1923, n. 3267, e sono punite con sanzione
amministrativa ai
sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con le aggravanti
di cui agli articoli 27
e 28 della stessa legge forestale e
con applicazione delle norme del titolo I, capo VI, del regolamento 16
maggio 1926, n. 1126.
Le
sanzioni amministrative
di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre
1923, n. 3267, sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo
aver considerato
gli aumenti
previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali sanzioni amministrative
sono ulteriormente elevate nel minimo
a lire 400.000 e nel massimo a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione
di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell’articolo
9 (1).
Per la conciliazione delle suddette
contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo
regolamento. Nel
caso di
violazione dell’ultimo comma
dell’articolo 9, ferme restando le
sanzioni di
carattere penale
ed amministrativo, su proposta
dell’ispettore forestale,
competente per
territorio, l’autorità giudiziaria
dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva,
il ripristino, entro sei
mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi
a cura
e spese del
trasgressore in solido
con il proprietario
o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di
inadempienza, i lavori di
ripristino sono eseguiti dall’autorità forestale e le relative spese sono anticipate
dallo Stato con diritto di rivalsa,
secondo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 25 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267 (2).
(1)
La sanzione
originaria dell’ammenda
è stata sostituita, da ultimo,
con la sanzione amministrativa
dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato
così elevato dall’art. 114,
primo comma,
in relazione
all’art. 113, quarto comma, della stessa legge, nonché dall’art. 1, l.
4 agosto 1984, n. 424.
(2)
Vedi, anche, art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
n. 137
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TITOLO III
DIVIETI E SANZIONI
Art. 11.
Per le trasgressioni ai divieti
di cui al terzo comma dell’articolo 9, effettuate durante il periodo di grave
pericolosità, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 1.000.000 (1).
Le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre
1967, n.
950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi
boschivi previste
nei regolamenti
delle prescrizioni di massima
e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo
a L. 200.000 (2).
Tutte le somme riscosse per sanzioni
amministrative in applicazione della presente
legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate
su apposito capitolo da
istituire nel bilancio di ciascuna regione.
I
pagamenti delle predette
somme anziché all’ufficio del registro saranno
effettuati alla
regione, anche
a mezzo di conto corrente postale.
Nel
caso di
mancato pagamento
l’esecuzione forzata
sui beni
dell’obbligato
sarà promossa
dalla regione
che è tenuta ad
intervenire
con propri
legali nei
giudizi derivanti
dalla
applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano
le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950.
(1)
Sanzione così elevata dall’art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.
(2)
Importi così
aumentati per effetto dell’art.
1, l. 4 agosto 1984, n. 424.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
n. 137
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E FORESTE
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
Per l’attuazione delle disposizioni
contenute nella presente legge, è autorizzata
per un
quinquennio, a partire dall’anno finanziario 1975,
la spesa di lire 1.000 milioni,
per l’anno finanziario 1975 e di lire
4.000 milioni per ciascuno
dei successivi quattro anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero per le politiche agricole.
La spesa prevista verrà così ripartita:
a)
lire 50
milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni
per ciascuno degli esercizi
finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione dei piani di cui all’articolo
1 e delle carte di cui all’articolo 4;
b)
lire 350 milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la realizzazione
delle iniziative, delle opere e l’acquisto dei mezzi e
delle attrezzature previsti nell’articolo
3, di cui: lire 250 milioni
per l’esercizio
finanziario 1975
e lire 900 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 da ripartire fra le
regioni, lire 100 milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 500
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 a disposizione
dello Stato;
c)
lire 100 milioni per l’esercizio
finanziario 1975 e lire 400 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per le spese di mano
d’opera di cui al quinto comma dell’articolo 7 e per la
speciale indennità di rischio di cui al sesto comma dell’articolo stesso;
d)
lire 100 milioni per l’esercizio
finanziario 1975 e lire 400 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento
del Servizio antincendi boschivo di cui all’articolo 5 e dell’ufficio di cui
all’articolo 6;
e)
lire 350 milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni
per ciascuno degli esercizi
finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi previsti nell’articolo 8, da
ripartirsi fra le regioni in ragione
delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;
f)
lire 50
milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni
per ciascuno degli esercizi
finanziari dal 1976 al 1979 per l’anticipo
delle spese
di ripristino
di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.
Le
somme non
utilizzate nell’anno
per cui sono state stanziate possono essere utilizzate negli anni successivi.
All’onere di
lire 1.000
milioni per l’anno finanziario
1975 si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno medesimo. Il
Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
n. 137
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Entro
un anno
dall’entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo
regolamento.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
n. 137
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.
Restano comunque ferme tutte le
competenze in materia delle regioni a
statuto speciale
e delle province autonome, in ordine alle quali provvedono con propri
atti legislativi.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999,
n. 137
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
La
presente legge
entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.