L. 01/03/1975     n. 47

(abrogata e sostituita dalla L.353/2000) Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137

BOSCHI E FORESTE Legge 1  marzo 1975, n. 47 (in Gazz. Uff., 14 marzo 1975, n. 72)

(1)  Con  d.lg.  31  marzo  1998,  n.  112 sono state devolute alle regioni  e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla  materia  della  protezione della natura, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato. (2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa   anche   in   Euro   secondo   il   tasso   di  conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio  2002  ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel  presente  provvedimento  è  tradotta in Euro secondo il tasso di conversione  irrevocabilmente  fissato  ai  sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali,  la  cifra  è  arrotondata  eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

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(Omissis).

 

Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

Art. 1.

Ai  fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli  incendi,  sono  predisposti, nel termine di centottanta giorni dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge,  piani regionali ed interregionali,  articolati  per  province  o  per  aree territoriali omogenee.

I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con il  Corpo  dei  vigili  del  fuoco, sentite le comunità montane, sono coordinati  ed  approvati  dal  Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro per l’interno e con il Ministro per i beni e le   attività   culturali,   entro   sessanta   giorni   dalla   loro presentazione.

In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il  predetto  termine,  il  Ministro  per  le  politiche  agricole  è autorizzato a provvedervi.

 

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TITOLO I

FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

 

Art. 2.

I  piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici  di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio,  indicano  la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli  strumenti  per  la  prevenzione  ed  estinzione degli incendi, stabiliscono  tempi,  modi,  luoghi  e  strumenti  necessari  per  la costituzione  di  nuovi  e  completi  dispositivi  di  prevenzione ed intervento,  dettano norme per la rilevazione dei sinistri, prevedono un piano organico di ricostituzione forestale.  Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti   i  terreni  boscati,  anche  se  non  sottoposti  al  vincolo idrogeologico  di  cui  all’articolo  1 del regio decreto 30 dicembre 1923,  n.  3267,  purché  compresi  nei  piani  di  cui al precedente articolo 1.

 

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TITOLO I

FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

Art. 3.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la  graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel  caso  di  boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;

b)      l’autorizzazione,  secondo  le  indicazioni  dei  piani della immissione  di  bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne  le  risorse  foraggere  e  di  conseguire  la  spontanea ripulitura dei boschi;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le  periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i  viali  frangifuoco  di  qualsiasi  tipo, anche se ottenuti mediante l’impiego di prodotti chimici;

e) i  serbatoi  d’acqua,  gli  invasi,  le  canalizzazioni,  le condutture  fisse  e  mobili,  nonché  pompe,  motori  e  impianti di sollevamento d’acqua di qualsiasi tipo;

f) le  torri  ed  altri  posti  di  avvistamento  e  le relative attrezzature;

g) gli  apparecchi  di  segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i)  i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l)  la  formazione e l’addestramento nei singoli comuni, indicati nei  piani, di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili  volontari  del  fuoco,  le  cui  prestazioni  in occasione di incendi  boschivi  saranno  compensate  secondo  quanto  disposto nel penultimo comma dell’articolo 7 della presente legge;

m)  ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

Le  opere  ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all’articolo 1, sono a totale carico dello Stato.  Per  le  opere  di  prevenzione  e  per le attrezzature di cui alle lettere  a),  c),  d),  e),  f),  g),  h)  ed  m)  qualora  non siano contemplate  nei piani, è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle regioni.

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TITOLO I

FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

Art. 4.

Il Ministero per le politiche agricole, con la collaborazione delle regioni  interessate  e  dell’Istituto  geografico militare, provvede entro  due  anni  dall’entrata  in  vigore  della presente legge alla pubblicazione  della  carta  forestale d’Italia in scala 1:50.000, da servire  di  base  per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

Il  contenuto  e  le  indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico  sono  stabiliti  con proprio decreto dal Ministro per le politiche agricole.

Il   Ministero  per  le  politiche  agricole  cura  l’aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.

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TITOLO I

FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

Art. 5.

Il  Ministero  per  le  politiche  agricole,  per  mezzo  del Corpo forestale  dello  Stato, costituisce il Servizio antincendi boschivo, articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego.  Per  le attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui all’articolo 3,  lettera  i), il Ministero per le politiche agricole può ricorrere al  noleggio,  all’affitto  o  a  particolari convenzioni con imprese pubbliche o private (1).

(1)     Vedi, anche, art. 7, l. 1 luglio 1977, n. 403.

 

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TITOLO I

FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

Art. 6.

é  istituito,  nell’ambito del Ministero per le politiche agricole, un  ufficio  per  lo  studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il Ministero per le politiche agricole in collaborazione con i Ministeri interessati  e con le regioni provvede all’elaborazione ed attuazione di  un piano nazionale per l’educazione civica e la propaganda per la prevenzione  degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.

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TITOLO II

DIFESA E RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Art. 7.

In  esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente  legge,  l’avvistamento,  lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorità locali  competenti  e  precisamente  delle  stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.

Esse sono congiuntamente tenute:

a) a  dare  immediata  comunicazione  dell’incendio  e  del  suo andamento, oltre che al prefetto, all’organo forestale competente; b)   all’immediata   mobilitazione   delle  apposite  squadre  di volontari  previamente  organizzate,  come  indicato  alla lettera l) dell’articolo 3; c)   alla   razionale   utilizzazione   delle   opere  localmente predisposte in base all’articolo 3.

L’organo  forestale  competente  curerà l’immediato invio di propri tecnici,  i  quali,  qualora  l’incendio  abbia  assunto o minacci di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le  sole  forze  a  disposizione  degli  organi  locali,  dirigono  e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco,  l’intervento  dello  speciale  servizio  predisposto ai sensi dell’articolo 5 e l’intervento delle forze armate.  In  caso  di  infortunio  durante l’opera di estinzione del fuoco o quella  di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare  all’opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e  ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.  Alle  persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un  compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali.  Il  compenso  grava  sul  bilancio  del  Ministero per le politiche agricole.

Al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  per  i compiti connessi   con   l’applicazione   della   presente   legge,   compete un’indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

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TITOLO II

DIFESA E RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Art. 8.

Alla  ricostituzione  dei  boschi  percorsi dal fuoco provvedono le regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato.  Per  l’occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma  del  precedente  comma,  non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

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TITOLO III

DIVIETI E SANZIONI

Art. 9.

Nei  periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni   regionali,   avvalendosi  dei  propri  organi,  del personale  del Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per   la  protezione  della  natura,  rendono  noto,  nei  rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.  La  comunicazione  è  data  anche  ai  comandi  militari  i  quali, nell’esecuzione  di  esercitazioni,  campi  e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre

1923,  n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di

grave  pericolosità,  è vietato: accendere fuochi, far brillare mine,

usare  apparecchi  a  fiamma  o elettrici per tagliare metalli, usare

motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare

o  compiere  ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Nelle  zone boscate, comprese nei piani di cui all’articolo 1 della presente  legge,  i  cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati  dal  fuoco,  è  vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio.  Fino  all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1, in tutte le zone  i  cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal  fuoco  è vietato l’insediamento di costruzioni di qualunque tipo (1).  é  fatto  obbligo  al  sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese   di  ottobre  di  ogni  anno,  alla  regione  ed  al  Ministero dell’ambiente  una  planimetria,  in  adeguata  scala, del territorio comunale  percorso  dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni  d’uso diverse da quelle in atto prima dell’incendio per almeno  dieci  anni.  In  tutti  gli atti di compravendita di aree ed immobili   ricadenti   nei   territori  sopra  indicati  deve  essere espressamente  richiamato,  pena  la  nullità  dell’atto, il suddetto vincolo (1).

(1)      Comma  aggiunto  dall’art. 1-bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 332, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 428.

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TITOLO III

DIVIETI E SANZIONI

  Art. 10.

Ferme  restando  le  norme  previste  dagli  articoli 423 e 449 del

codice    penale,   costituiscono   illecito   amministrativo   anche

indipendentemente   dai   casi  previsti  dalla  presente  legge,  le

infrazioni  alla  legge  30 dicembre 1923, n. 3267, e sono punite con sanzione  amministrativa  ai  sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con  le  aggravanti  di  cui agli articoli 27 e 28 della stessa legge forestale  e  con applicazione delle norme del titolo I, capo VI, del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

Le  sanzioni  amministrative  di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre  1923, n. 3267, sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo  aver  considerato  gli  aumenti  previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali sanzioni amministrative sono ulteriormente elevate nel  minimo  a  lire  400.000 e nel massimo a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell’articolo 9 (1).

Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento.  Nel  caso  di  violazione  dell’ultimo comma dell’articolo 9, ferme restando  le  sanzioni  di  carattere  penale  ed  amministrativo, su proposta   dell’ispettore   forestale,   competente  per  territorio, l’autorità  giudiziaria  dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva,  il  ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi   a  cura  e  spese  del  trasgressore  in  solido  con  il proprietario  o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di  inadempienza,  i lavori di ripristino sono eseguiti dall’autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di  rivalsa, secondo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (2).

(1)     La  sanzione  originaria  dell’ammenda  è stata sostituita, da ultimo,  con  la sanzione amministrativa dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art.  114,  primo  comma,  in  relazione  all’art. 113, quarto comma, della stessa legge, nonché dall’art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.

(2)     Vedi, anche, art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.

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TITOLO III

DIVIETI E SANZIONI

Art. 11.

Per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell’articolo 9, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 1.000.000 (1).  Le  sanzioni  amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre  1967,  n.  950,  e  relative alle norme di prevenzione degli incendi  boschivi  previste  nei  regolamenti  delle  prescrizioni di massima  e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000 (2).

Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della  presente  legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate  su  apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna regione.

I  pagamenti  delle predette somme anziché all’ufficio del registro saranno  effettuati  alla  regione,  anche  a mezzo di conto corrente postale.

Nel  caso  di  mancato  pagamento  l’esecuzione  forzata  sui  beni

dell’obbligato   sarà   promossa   dalla  regione  che  è  tenuta  ad

intervenire   con   propri   legali   nei   giudizi  derivanti  dalla

applicazione  delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950.

(1)      Sanzione così elevata dall’art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.

(2)      Importi  così  aumentati  per effetto dell’art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.

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TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Per l’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è  autorizzata  per  un  quinquennio, a partire dall’anno finanziario 1975,  la  spesa di lire 1.000 milioni, per l’anno finanziario 1975 e di  lire  4.000  milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

La spesa prevista verrà così ripartita:

a) lire  50  milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni  per  ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione dei piani di cui all’articolo 1 e delle carte di cui all’articolo 4;

b) lire 350 milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la realizzazione delle iniziative, delle opere e l’acquisto dei mezzi e  delle  attrezzature  previsti  nell’articolo  3,  di cui: lire 250 milioni  per  l’esercizio  finanziario  1975  e  lire 900 milioni per ciascuno  degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 da ripartire fra le  regioni, lire 100 milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 a disposizione dello Stato;

c) lire  100 milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni  per  ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per le spese di mano d’opera di cui al quinto comma dell’articolo 7 e per la  speciale indennità di rischio di cui al sesto comma dell’articolo stesso;

d) lire  100 milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni  per  ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento del Servizio antincendi boschivo di cui all’articolo 5 e dell’ufficio di cui all’articolo 6;

e) lire 350 milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni  per  ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi previsti nell’articolo 8, da ripartirsi fra le regioni in  ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;

f) lire  50  milioni per l’esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni  per  ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per l’anticipo   delle  spese  di  ripristino  di  cui  all’ultimo  comma dell’articolo 10.

Le  somme  non  utilizzate  nell’anno  per cui sono state stanziate possono essere utilizzate negli anni successivi.  All’onere  di  lire  1.000  milioni  per l’anno finanziario 1975 si provvede  mediante  corrispondente  riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.  Il  Ministro  per  il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

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BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Entro  un  anno  dall’entrata  in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo regolamento.

Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle regioni a  statuto  speciale  e delle province autonome, in ordine alle quali provvedono con propri atti legislativi.

Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

La  presente  legge  entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.