Il Consiglio regionale ha
approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
la seguente legge regionale:
1. La presente legge disciplina
gli interventi in materia forestale ai fini di:
a) concorrere al miglioramento
delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni delle zone montane
e delle aree urbanizzate;
b) sostenere e incrementare
le funzioni produttive del patrimonio agro-silvo-pastorale esistente e la razionale
gestione dello stesso;
c) conseguire il recupero
alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non
utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche;
d) concorrere alla fruibilità,
alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio.
2. Gli scopi di cui al comma
1 sono perseguiti in particolare attraverso interventi di:
a) conservazione, miglioramento
e sviluppo del patrimonio silvo-pastorale;
b) sistemazione idraulico-forestale
e idraulico-agraria.
3. La Regione persegue le
finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale
e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale e comunitaria.
1. Agli effetti della presente
legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea
e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo
nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale
arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.
2. Non sono da considerarsi
bosco:
a) gli appezzamenti di terreno
che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo,
hanno una superficie inferiore a mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti
boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini;
b) gli appezzamenti di terreno
agricolo incolti da meno di quindici anni;
c) i prati e i pascoli arborati
il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;
d) i castagneti da frutto
purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento
di cui all'articolo 48;
e) le colture arboree e arbustive
specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno;
f) i filari di piante, i vivai,
i giardini e i parchi urbani.
3. Quando sugli appezzamenti
di cui al comma 2 lettera b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante
vegetazione spontanea arborea e/o arbustiva, tali terreni vengono assoggettati
alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva la possibilità
che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, previa autorizzazione e
con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 47.
1. Agli effetti della presente
legge si considerano pascoli i terreni rivestiti di manto erboso, anche parzialmente
arborato o cespugliato, destinati o destinabili permanentemente alla produzione
foraggera per pascolo o comunque pascolati.
1. Gli interventi relativi
alla conservazione, alla valorizzazione ed allo sviluppo del patrimonio silvo-pastorale
riguardano il patrimonio silvo-pastorale della Regione, dei Comuni e degli altri
enti pubblici e dei soggetti privati e comprendono in particolare:
a) il miglioramento boschivo,
il rimboschimento, la ricostituzione boschiva e le opere di sistemazione idraulico-forestale
connesse, nonchè l'arboricoltura da legno;
b) il miglioramento dei pascoli
e le opere di sistemazione idraulico-agraria connesse, finalizzate al mantenimento
dello spazio rurale, alla protezione dei boschi dagli incendi, al contenimento
dei fenomeni di erosione, al rifugio della fauna selvatica e per attività ricreative
e sportive, nonchè per esigenze paesaggistiche;
c) la difesa e la lotta fitosanitaria;
d) l'assistenza tecnica, la
propaganda, la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale;
e) la tutela degli alberi
monumentali;
f) la coltura e la riorganizzazione
dei vivai forestali;
g) la prevenzione e la difesa
dei boschi dagli incendi;
h) la viabilità forestale;
i) il potenziamento dell'attività
di filiera bosco-legno.
1. La Regione integra la Carta
Tecnica Regionale con le caratteristiche biologiche, selvi-colturali ed economico-produttive
delle aree boschive, tenuto conto delle specifiche risorse conoscitive regionali
esistenti, ivi compresa la Carta Forestale Nazionale relativa al territorio
ligure.
1. Il programma forestale
regionale individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative
al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico e privato, anche tenuto
conto degli obiettivi della tutela ambientale, dello sviluppo economico delle
popolazioni interessate e della difesa del suolo.
2. Su proposta della Giunta
regionale e in coerenza con gli atti della programmazione generale ai sensi
della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione)
e successive modifiche, il Consiglio approva il Programma forestale regionale,
elaborato tenuto anche conto delle risorse conoscitive esistenti nonchè dei
contenuti dei Piani di Bacino di cui all'articolo 15 della legge regionale 28
gennaio 1993 n. 9 (organizzazione della difesa del suolo in applicazione della
legge 18 maggio 1989 n. 183), dei Piani dei Parchi e dei dati desunti dai piani
di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni boschivi.
3. La Giunta regionale elabora
il Programma anche sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti delegati
di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità montane),
dagli altri Enti locali e dai rappresentanti delle Organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale con particolare riguardo
per l'individuazione delle aree di intervento. Ai fini della presente legge
per Ente delegato o Enti delegati devono sempre intendersi quelli di cui alla
l.r. 20/1996.
4. Il Programma forestale
regionale ha una durata di cinque anni.
5. Per la redazione del Programma
forestale la Regione può avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche
del Corpo Forestale e di Centri di ricerca e di studio privati o pubblici, competenti
in materia.
6. Il proprietario dei terreni
interessati è tenuto a consentire lo svolgimento di tutte le operazioni connesse
ai rilievi relativi alla programmazione regionale.
1. Gli Enti delegati, qualora
ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o
private, possono intervenire direttamente previa autorizzazione all'esecuzione
dei lavori da parte della proprietà.
2. Quando le azioni di cui
al comma 1 sono indispensabili per tutela dell'interesse pubblico, per motivi
fitosanitari, o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio
boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico, l'Ente delegato può
intervenire direttamente anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari
purchè, per i terreni interessati, il Sindaco del Comune abbia emesso ordinanza
motivata di risanamento e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro
sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, di voler provvedere direttamente
all'esecuzione degli interventi di risanamento.
3. Gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 sono attivati dagli Enti delegati compatibilmente alla disponibilità
di risorse finanziarie loro assegnate dalla Regione.
4. L'eventuale ricavato dalla
vendita del legname asportato a seguito degli interventi di cui al presente
articolo compete al proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente
al costo dell'intervento sul terreno medesimo.
1. Gli Enti delegati possono
concedere ai proprietari, ai conduttori o ai possessori dei fondi contributi
in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ammissibile per interventi
di miglioramento boschivo non inclusi in piani di assestamento e di utilizzazione
del patrimonio boschivo, sempre che detta spesa non sia diversamente assistita
da contributo pubblico. Gli Enti delegati individuano i criteri di priorità.
2. Nella spesa ammissibile
a contributo sono comprese tutte le altre opere strettamente connesse alla forestazione
e consistenti nelle opere di sistemazione idraulico-forestale, nella viabilità
forestale, nelle altre infrastrutture forestali di cui all'articolo 14, comma
5, lettere c) e d) e nelle opere antincendio purchè finalizzate agli interventi
di miglioramento boschivo.
3. Per le opere antincendio
boschivo, nonchè per gli interventi sugli alberi monumentali, il contributo
di cui al comma 1 viene elevato fino al 100 per cento.
4. I contributi di cui al
presente articolo possono essere concessi per superfici accorpate di almeno
un ettaro e sempre che l'intervento sia compatibile con i piani e i programmi
dei competenti Enti delegati, ad eccezione degli interventi sugli alberi monumentali.
5. L'accertamento della regolare
esecuzione dei lavori è effettuato dall'Ente delegato.
1. Per la manutenzione dei
terreni oggetto di lavori di miglioramento di cui all'articolo 4, lettera a)
finanziati con fondi pubblici devono essere osservate le seguenti norme:
a) divieto di trasformare
a ceduo i boschi destinati, come da intervento approvato, ad alto fusto, salvo
deroga autorizzata dall'Ente delegato, sentito l'Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste, quando ricorrano esigenze fitosanitarie e di conservazione del
suolo;
b) nei dieci anni successivi
alla ultimazione dei lavori, in caso di danneggiamento imputabile al proprietario
del fondo o al beneficiario del finanziamento pubblico, dovuto ad incendio od
altre cause, obbligo di ripristinare la piantagione entro due anni dall'evento
da parte del soggetto responsabile;
c) obbligo di eseguire, nell'arco
dei cinque anni successivi al rimboschimento o alla ricostituzione, le sostituzioni
di fallanze e le cure colturali indispensabili per assicurarne l'efficacia.
2. Gli adempimenti di cui
al comma 1, lettera c) devono essere contenuti in un atto unilaterale d'obbligo
da allegarsi al progetto.
3. L'inosservanza del divieto
di cui al comma 1, lettera a) comporta, oltre alle sanzioni previste dal regolamento
delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, la restituzione del finanziamento
pubblico, gravato dagli interessi legali, se accertata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori. Gli inadempimenti agli obblighi di cui al comma
1, lettere b) e c) comportano altresì la restituzione del finanziamento pubblico,
gravato dagli interessi legali.
1. La Regione può attivare
direttamente, o per il tramite degli Enti delegati, azioni volte a prevenire
e attenuare i danni provocati al patrimonio boschivo dai fenomeni fitopatologici
e attacchi parassitari privilegiando le tecniche di lotta integrata.
2. Agli Enti delegati o all'Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste cui è pervenuta una segnalazione di particolari
attacchi patogeni al patrimonio boschivo è fatto obbligo di informare tempestivamente
il servizio fitosanitario regionale.
3. La Regione, con specifico
provvedimento, può:
a) attivare misure urgenti
per la tutela del patrimonio forestale anche in deroga alle prescrizioni vigenti;
b) disporre l'obbligo di attuare
misure preventive al fine di evitare la diffusione del fenomeno fitopatologico;
c) stabilire modalità per
l'allestimento, il trasporto e la commercializzazione del materiale ricavabile
dal bosco.
4. E' vietato danneggiare,
disperdere o distruggere intenzionalmente, detenere e commerciare nidi di formica
del gruppo Formica Rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.
5. L'Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste può autorizzare la cessione di nidi del gruppo Formica Rufa per
attuare programmi di lotta biologica o di studio e ricerca.
1. Al fine di orientare e
di coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale,
alla gestione ed al miglioramento delle aziende silvo-pastorali, nonchè alla
sperimentazione la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio:
a) promuove iniziative volte
a diffondere una migliore conoscenza delle risorse ambientali ed economiche
del patrimonio silvo-pastorale;
b) definisce e realizza specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione di interesse regionale, coordina l'attività
e le iniziative degli enti o istituti pubblici o a prevalente partecipazione
pubblica.
2. La Regione può autorizzare
particolari attività previste in programmi regionali di ricerca e di sperimentazione
anche in deroga alle norme di cui alla presente legge per un periodo di tempo
limitato al conseguimento dei risultati della ricerca e sperimentazione medesime.
1. Sono tutelati gli esemplari
arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse
naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.
2. Gli esemplari di cui al
comma 1 sono inseriti in apposito elenco approvato dalla Regione.
3. E' vietato abbattere gli
esemplari iscritti nell'elenco. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può
autorizzare l'abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità
pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell'elenco sono preventivamente autorizzati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
L'autorizzazione può contenere
particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento
di cui all'articolo 48.
5. Gli esemplari iscritti
nell'elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi
a cura dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.
1. I vivai forestali regionali
sono gestiti dalle Comunità montane competenti per territorio.
2. Ai vivai forestali regionali
è affidata la produzione delle piante necessarie alle ricostituzioni e ai rinfoltimenti
dei boschi, ai rinsaldamenti del suolo, ai rimboschimenti ed agli imboschimenti
anche in riferimento alle finalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1994
n. 33 (obbligo per il Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato residente).
3. Le Comunità montane che
gestiscono i vivai forestali forniscono le piante richieste dagli interessati
sulla base di un tariffario approvato ed aggiornato con deliberazione della
Giunta regionale.
4. Al fine di rendere economica
la gestione dei vivai, le Comunità montane di cui al comma 1 possono stipulare
convenzioni con gli Enti parco, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, con altri soggetti pubblici o privati interessati alla migliore
collocazione sul mercato delle piante prodotte. A tal fine, nei vivai forestali
regionali, è comunque consentito l'impianto a fini produttivi di specie diverse
da quelle forestali, purchè ciò avvenga in modo compatibile con le produzioni
di cui al comma 2.
1. Per strade forestali si
intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate
esclusivamente all'esercizio dell'attività silvocolturale, che consentono il
collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente.
2. Per le strade forestali
deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato
o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso.
3. Le strade forestali e le
altre infrastrutture forestali a carattere permanente sono soggette agli atti
autorizzativi di cui alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia,
idrogeologica e paesistico ambientale.
4. Oltre alle strade di cui
al comma 1 sono considerate infrastrutture forestali:
a) le piste di esbosco;
b) le condotte permanenti
per l'esbosco del legname;
c) i piazzali di prima lavorazione
e di deposito del legname collegati con le strade forestali;
d) le teleferiche, i palorci
ed i piccoli impianti montani, fissi o mobili;
e) i viali tagliafuoco.
5. La realizzazione di strade
forestali e di viali tagliafuoco comporta obbligo di manutenzione da effettuarsi
in base ad uno specifico atto di impegno da allegarsi alle richieste di autorizzazione
di cui al comma 3.
6. Le piste di esbosco hanno
carattere temporaneo per il periodo necessario all'espletamento di tale attività,
si ottengono devegetando il terreno e, ove occorra, realizzando piccole opere
che non comportino movimento di terreno superiore a sei metri cubi in ogni tratta
di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima di scavo di
metri uno, purchè tali opere non pregiudichino l'assetto idrogeologico. Le modalità
di ripristino vengono stabilite nell'autorizzazione.
7. La realizzazione delle
infrastrutture forestali di cui al comma 5 è soggetta a preventiva autorizzazione
dell'Ente competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 6 della l.r.
9/1993 e successive modifiche e integrazioni.
8. Su tutte le strade forestali
e le piste di esbosco nonchè sui viali tagliafuoco è vietata la circolazione
con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla
gestione dei patrimoni silvo-pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture
medesime, nonchè di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo
e per lo svolgimento di pubbliche funzioni. I veicoli autorizzati al transito
per la gestione del patrimonio silvo-pastorale devono essere dotati di apposito
contrassegno rilasciato dall'ente competente all'autorizzazione.
9. Il divieto di circolazione
con veicoli a motore è reso noto al pubblico mediante apposizione, da parte
del richiedente, di apposito segnale riportante gli estremi della presente legge.
10. Sulle strade forestali
di cui al comma 1 il segnale di divieto deve essere integrato da idonea barriera
di chiusura.
11. Le opere previste dai
commi precedenti non sono soggette a contributo concessorio ai sensi della legge
28 gennaio 1977 n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) e successive modificazioni.
12. Le disposizioni del presente
articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali
e dei regolamenti edilizi.
1. Il viale tagliafuoco è
una infrastruttura finalizzata a ridurre la propagazione del fuoco mediante
la creazione di discontinuità nella copertura vegetale e nella struttura del
soprassuolo.
2. La discontinuità è ottenuta
mediante:
a) il taglio selettivo o raso.
della vegetazione per una larghezza adeguata e senza movimentazione di terreno;
b) l'utilizzazione a pascolo
di praterie ubicate a protezione del bosco.
3. La manutenzione dei viali
tagliafuoco è realizzabile anche attraverso pascolamento.
1. Al fine di sviluppare l'attività
di filiera forestale gli Enti delegati possono concedere contributi per l'acquisto
di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e la prima lavorazione
del legname.
2. In assenza di specifiche
risorse finanziarie comunitarie o statali gli interventi di cui al comma 1 possono
essere sostenuti con il solo concorso contributivo regionale, fino a un limite
del 50 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile.
3. Il contributo di cui al
comma 2 è concesso ai seguenti soggetti:
a) cooperative agricole e
forestali;
b) consorzi forestali;
c) privati proprietari, possessori
o conduttori di superfici boscate non inferiori a 30 ettari.
4. I soggetti di cui alla
lettera c) del comma 3 possono accedere ai contributi limitatamente all'acquisto
di macchinari e attrezzature per il taglio e l'esbosco in misura adeguata all'attività
forestale della propria azienda.
5. Il limite massimo di contributi
per ogni soggetto richiedente per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2 è di lire 200.000.000, adeguabile sulla base degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. Per prima lavorazione del
legname si intende quella effettuata a piè di bosco, o in idonea area attrezzata
ubicata nel bacino di normale utilizzazione del patrimonio boschivo, finalizzata
alla sramatura, scortecciatura e prima squadratura del legname per la produzione
di prodotto grezzo da avviare alla successiva lavorazione artigianale o industriale.
7. Nell'ambito dell'attività
di prima lavorazione sono ammesse a contributo:
a) la realizzazione o l'ampliamento
di strutture idonee per il riparo dei macchinari e delle attrezzature per le
operazioni di scortecciatura e taglio;
b) i macchinari e le attrezzature
per la scortecciatura e il taglio;
c) i mezzi di movimentazione
del legname nell'area di lavorazione;
d) le spese di costituzione
e di prima organizzazione delle cooperative agricole e forestali riferite al
primo anno di attività successivo alla proposizione della domanda di contributo,
nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 2084/80 del 31 luglio 1980 relativo alla
determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo
delle associazioni di produttori e relative unioni.
8. Sono comunque esclusi dal
contributo l'acquisizione dell'area di appoggio e movimentazione, i mezzi di
trasporto su strada e le macchine ad alta tecnologia per la produzione di prodotto
semilavorato.
1. Il patrimonio silvo-pastorale
della Regione, denominato "patrimonio forestale regionale", è formato:
a) dai beni già facenti parte
del demanio forestale dello Stato, trasferito alla Regione in virtù dell'articolo
11, comma 5, della legge 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) nonchè dell'articolo 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della
delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382);
b) dai vivai forestali regionali;
c) dai terreni montani che
la Regione acquisisce ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971 n.
1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna);
d) da tutti gli altri terreni
che la Regione acquisisce direttamente per la formazione di boschi, pascoli,
vivai, parchi e riserve naturali;
e) da tutti i terreni suscettibili
di coltura silvana o pastorale che pervengono in proprietà della Regione in
qualsiasi altro modo;
f) dalle pertinenze dei beni
di cui alle lettere precedenti.
2. I beni di cui al comma
1 appartengono al patrimonio indisponibile della Regione ed in quanto tali sono
assoggettati alla normativa regionale che disciplina il demanio e il patrimonio
dell'Ente.
3. Il ricavato dell'eventuale
alienazione dei beni di cui al comma 1 viene reimpiegato per le finalità di
cui alla presente legge.
1. Per il conseguimento delle
finalità indicate dalla presente legge, il patrimonio forestale regionale viene
gestito avuto particolare riguardo al potenziamento e all'incremento della funzione
protettiva, produttiva, ricreativa e culturale del bosco nonchè all'incremento
del patrimonio faunistico e ittico nel rispetto dell'ecosistema.
2. Il patrimonio forestale
regionale è gestito dal Corpo Forestale nel rispetto di quanto previsto all'articolo
56 e sulla base di specifici piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale
dallo stesso elaborati e approvati dalla Giunta regionale. Per la realizzazione
degli interventi di conservazione e manutenzione dei territorio possono essere
attivate le opportunità previste dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994
n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).
3. La gestione delle foreste
del patrimonio regionale ricadenti nelle aree parco può essere affidata dalla
Giunta regionale, sulla base di apposita convenzione, all'Ente parco territorialmente
competente, su richiesta di quest'ultimo. In tal caso gli oneri di gestione
sono a carico dell'Ente parco e le eventuali entrate derivanti da tale gestione
competono all'Ente stesso e vengono utilizzate per la valorizzazione del patrimonio
forestale in gestione. La Giunta regionale può altresì trasferire in proprietà
all'Ente parco beni mobili già destinati alle attività forestali.
4. Nei casi di cui al comma
3 l'Ente parco ha facoltà di fare concessioni nelle foreste demaniali e subentra
come soggetto concedente in quelle già in essere.
5. Per la gestione delle foreste
del patrimonio regionale affidato all'Ente parco, l'Ente medesimo adotta un
piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nel rispetto della
vigente normativa; tale piano è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
6. La Regione può promuovere
all'interno del proprio patrimonio forestale progetti pilota.
1. I Comuni e gli altri enti
pubblici con patrimoni silvo-pastorali superiori a cento ettari, di cui almeno
cinquanta accorpati, sono tenuti ad adottare e ad aggiornare piani di assestamento
e di utilizzazione del patrimonio stesso.
2. I piani prevedono gli interventi
necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità
delle loro utilizzazioni, anche tenuto conto:
a) del Programma forestale
regionale di cui all'articolo 6;
b) dei Piani di bacino di
cui alla l.r. 9/1993;
c) del Piano Territoriale
di Coordinamento Paesistico, di cui costituiscono attuazione dell'assetto vegetazionale
ai sensi dell'articolo 69 delle norme di attuazione del Piano stesso;
d) dei piani territoriali
di livello regionale e provinciale formati ai sensi della legge regionale 4
settembre 1997 n. 36 (legge Urbanistica Regionale).
3. La redazione e l'aggiornamento
dei piani sono affidati a dottori agronomi e forestali.
4. I piani e i successivi
aggiornamenti sono di durata decennale a decorrere dalla data di approvazione.
5. Per sopravvenuti danni
al patrimonio silvo-pastorale, nel periodo di validità del piano, l'Ente delegato
può autorizzare interventi silvo-colturali diversi da quelli previsti nel piano
medesimo.
6. In qualunque periodo di
validità del piano, possono essere apportate variazioni al piano medesimo per
adeguarlo a sopravvenute nuove esigenze. In tal caso le spese per l'adeguamento
del piano sono a carico dell'ente proprietario e il piano dovrà essere riapprovato
con le procedure di cui all'articolo 21.
7. I piani di assestamento
e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale sono parificati a tutti gli
effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia
forestale di cui all'articolo 48.
1. La spesa per la redazione
dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale
dei Comuni e degli altri enti pubblici è a carico della Regione in misura pari
al 90 per cento della spesa ammissibile ed il relativo finanziamento è disposto
nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il restante 10 per cento è a carico
dell'Ente proprietario.
2. Per la redazione dei piani
i Comuni e gli altri enti pubblici con patrimonio silvo-pastorale presentano
all'Ente delegato istanza di contributo, relativo preventivo e relazione tecnico-economica
sulle prospettive di gestione.
3. Entro il 30 settembre di
ogni anno l'Ente delegato invia alla Regione l'elenco dei piani da finanziare
e la Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno dell'anno successivo, a ripartire
i fondi disponibili sulla base di una graduatoria di priorità che tenga conto
dell'ampiezza dei patrimoni silvo-pastorali.
4. L'Ente delegato, entro
novanta giorni dalla comunicazione regionale di assegnazione dei fondi per la
redazione dello specifico piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio
silvo-pastorale, provvede, previa visita preliminare, ad impegnare a favore
dell'Ente proprietario le somme necessarie per la redazione del piano, a fissare
i termini di presentazione della stesura definitiva del piano e ad erogare le
relative quote di contributo con le modalità di cui al comma 5.
5. Gli Enti delegati provvedono
all'erogazione del contributo per la compilazione dei piani con le seguenti
modalità:
a) acconto nella misura del
60 per cento dopo la sottoscrizione del verbale di visita preliminare;
b) saldo del restante 40 per
cento dopo l'approvazione del piano.
6. Qualora l'Ente proprietario
ammesso a contributo per redigere il piano di assestamento e di utilizzazione
non vi provveda nel termine fissato dall'Ente delegato, viene dichiarato da
quest'ultimo decaduto dal beneficio stesso, salva la concessione di proroga
richiesta per giustificati motivi. In assenza di proroga l'Ente proprietario
è tenuto alla restituzione delle somme anticipate gravate degli interessi legali.
1. Entro centottanta giorni
dalla data di presentazione del piano l'Ente delegato provvede all'approvazione
del medesimo, sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente
competente. Trascorso inutilmente tale termine il piano si intende approvato.
2. L'Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste provvede all'emanazione del parere entro novanta giorni dalla
richiesta dell'Ente delegato. Trascorso tale termine il parere si intende reso
favorevole.
3. Il termine di cui al comma
1 può essere sospeso una sola volta per richiesta di modifiche o integrazioni.
4. In caso di mancata approvazione
del piano l'Ente proprietario è tenuto a restituire l'acconto ricevuto ai sensi
dell'articolo 20 comma 5 gravato degli interessi legali. Qualora si tratti di
piano di assestamento obbligatorio l'Ente proprietario ha l'obbligo di ripetere
le procedure di istanza di finanziamento e di approvazione del piano; il finanziamento
non potrà comunque essere superiore a quello originariamente concesso.
1. La Regione, compatibilmente
alle proprie disponibilità di bilancio, può concorrere alla spesa per l'aggiornamento
decennale dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale
dei Comuni e degli altri Enti pubblici, in misura non superiore al 90 per cento
della spesa ammissibile. La restante quota è a carico dell'Ente proprietario.
2. Per accedere al contributo
di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1 presentano istanza
all'Ente delegato ai sensi dell'articolo 20, comma 2 un anno prima della scadenza
del piano di assestamento.
3. Le istanze di contributo
di cui al comma 2 devono essere inserite dall'Ente delegato nell'elenco di cui
all'articolo 20, comma 3 e vengono poste in coda alla graduatoria regionale
prevista dal medesimo comma 3.
4. Quando le disponibilità
del bilancio regionale non consentono di concorrere nelle spese di aggiornamento
del piano o consentono di concorrere in misura inferiore al 90 per cento, la
Regione è tenuta a dare comunicazione all'Ente delegato entro il termine del
30 giugno dell'anno successivo a quello di inserimento dell'istanza nell'elenco
di cui al comma 3. Dopo tale data l'Ente proprietario è tenuto comunque a provvedere
a proprie spese all'aggiornamento del piano, fatta salva la possibilità di rimborso
da parte della Regione nella misura massima di cui al comma 1, e a chiedere
al competente Ente delegato la visita preliminare per l'aggiornamento del piano
medesimo.
5. Per l'aggiornamento dei
piani si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui agli articoli
20 e 21.
1. I piani di assestamento
e di utilizzazione debbono prevedere l'obbligo da parte dell'ente proprietario
di accantonare una somma non inferiore al 15 per cento delle entrate derivanti
dall'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, da destinare alla esecuzione
di opere di coltura e di mantenimento del patrimonio stesso. L'importo delle
somme accantonate viene comunicato al competente Ente delegato.
1. All'attuazione dei piani
di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali nonchè degli
interventi di cui all'articolo 23 sono tenuti gli Enti proprietari.
2. I Comuni e gli Enti pubblici
possono affidare i lavori di attuazione dei Piani di assestamento silvo-pastorale
secondo quanto previsto dall'articolo 17 della l. 97/1994.
3. E' consentito concentrare
in un anno le riprese pluriennali, non superiori a tre anni, salva in ogni caso
la ripresa globale prevista dai piani.
4. Per i Comuni e gli altri
enti pubblici sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale
ovvero con piano scaduto, fino alla data di approvazione del nuovo piano le
utilizzazioni boschive devono essere contenute in misura non superiore alla
media annuale dell'ultimo decennio o nella misura delle riprese annue previste
dal piano scaduto.
5. Per i Comuni e gli altri
enti pubblici sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale
ovvero con piano scaduto, i pascoli devono essere utilizzati in conformità a
un disciplinare tecnico economico approvato dall'Ente delegato.
1. Sono considerati patrimoni
di uso civico le terre di originaria proprietà collettiva della generalità dei
residenti nel territorio di un Comune o di una Frazione, imputate o, possedute
da Comuni, Frazioni o Associazioni Agrarie, siano esse chiamate Regole, Vicinie,
Comunanze, Comunalie o Beni frazionali.
2. I patrimoni civici sono
di norma gestiti dai Comitati frazionali per l'amministrazione separata dei
beni di uso civico costituiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17
aprile 1957 n. 278 (costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata
dei beni civici frazionali) e successive modifiche e integrazioni. Solo in caso
di inerzia o impossibilità di funzionamento di tali Comitati, il Comune deve
soprintendere alla amministrazione separata mediante propri organi, finalizzando
i proventi della gestione per spese di interesse generale della frazione amministrata
nel rispetto delle normative vigenti in materia di usi civici.
3. I patrimoni silvo-pastorali
di uso civico superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, devono
essere utilizzati e gestiti sulla base dello specifico piano previsto dall'articolo
19. Il piano è adottato dal Comune competente, su conforme parere del Comitato
per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituito.
4. La spesa per la redazione
del piano di cui al comma 1 è a carico della Regione nei modi previsti all'articolo
20. L'onere relativo al 10 per cento della spesa ammissibile è a carico del
Comune competente. Nel caso la superficie di cui al comma 1 ricada su due o
più Comuni, la spesa a carico degli stessi è ripartita in maniera proporzionale
alla superficie medesima.
5. I patrimoni di uso civico
sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale sono
utilizzati in conformità ad un disciplinare tecnico-economico approvato dall'Ente
delegato nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di
cui all'articolo 48.
6. Il disciplinare di cui
al comma 5 è redatto dal Comitato per l'amministrazione separata dei beni di
uso civico se regolarmente costituito o, in assenza, dal Comune.
7. I patrimoni di uso civico
possono essere inclusi nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio
silvo-pastorale del Comune o degli altri enti pubblici, su richiesta dei Comitati
per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituiti
o, in assenza, per disposizione del Comune medesimo.
8. Ai piani di assestamento
e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
1. Nei piani di assestamento
e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale di enti pubblici possono essere
inclusi anche boschi e pascoli, interclusi o contigui, appartenenti a privati
purchè gli interessati ne facciano espressa richiesta all'Ente pubblico e dichiarino
di assoggettarsi a tutti i conseguenti obblighi.
2. E' fatto obbligo agli Enti
proprietari con piano di assestamento in scadenza di darne comunicazione sei
mesi prima del termine di validità del piano mediante affissione all'Albo pretorio
e comunicazione alle locali Organizzazioni professionali agricole.
1. I privati, singoli o associati,
proprietari di boschi per una superficie complessiva non inferiore a cinquanta
ettari accorpati, possono rivolgere istanza di contributo all'Ente delegato
competente per la redazione del piano di assestamento e di utilizzazione del
patrimonio silvo-pastorale.
2. La spesa per la redazione
dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo dei privati
è a carico della Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fino al
90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Ai piani di assestamento
e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati si applicano
l'articolo 19 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l'articolo 20 commi 2, 3, 4, 5 e 6 e
gli articoli 21, 23 e 24 commi 1, 3 e 4.
1. Gli Enti delegati possono
concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi previsti
nei piani di assestamento fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile,
elevata al 100 per cento nel caso di interventi legati alla prevenzione e alla
difesa dagli incendi boschivi.
2. Degli interventi previsti
nei piani di assestamento sono finanziabili in particolare:
a) le sistemazioni idraulico-forestali
e loro manutenzione;
b) i miglioramenti dei boschi
esistenti comprese le operazioni colturali;
c) le ricostituzioni di boschi
degradati o distrutti per qualsiasi causa;
d) i rimboschimenti;
e) i tagli intercalari;
f) la conversione ad alto
fusto di boschi cedui invecchiati;
g) il miglioramento e la razionale
utilizzazione dei pascoli finalizzati al mantenimento dello spazio rurale, alla
protezione dei boschi dagli incendi, al contenimento dei fenomeni di erosione,
al rifugio della fauna selvatica e per attività ricreative e sportive, nonchè
per esigenze paesaggistiche;
h) la costruzione e il riattamento
della viabilità forestale, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali e
loro manutenzione;
i) le opere per la prevenzione
e la difesa dagli incendi e loro manutenzione;
j) il recupero del patrimonio
edilizio esistente per i fini della presente legge vincolandone l'uso esclusivamente
alle attività silvo-pastorali.
3. Sono inoltre finanziabili
in presenza di un piano di assestamento:
a) l'acquisto di macchinari
e attrezzature nonchè l'impianto di teleferiche finalizzati all'attuazione degli
interventi previsti nel piano medesimo;
b) la prima lavorazione dei
prodotti del bosco e del sottobosco;
c) le attrezzature per la
prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi.
4. Gli enti delegati effettuano
il pagamento dei contributi con le seguenti modalità:
a) il 30 per cento all'inizio
dei lavori;
b) il 30 per cento all'esecuzione
di metà dell'opera;
c) il 40 per cento ad avvenuto
accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
5. All'accertamento della
regolare esecuzione dei lavori provvedono gli Enti delegati.
6. L'ammontare del contributo
per le spese di cui alla lettera b), comma 3 è ridotto al 50 per cento.
1. Le azioni di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria comprendono:
a) opere di bonifica montana
e manutenzioni connesse;
b) vincoli per scopi idrogeologici;
c) vincoli per altri scopi.
1. Le opere di bonifica montana
sono opere pubbliche da realizzarsi nei bacini classificati montani e si distinguono
in due categorie:
a) interventi sul dissesto
idrogeologico dei versanti;
b) interventi sul dissesto
della rete idrografica superficiale.
2. Le opere di cui al comma
1 sono finanziate dalla Regione sulla base dei programmi di cui alla l.r. 9/1993
e successive modifiche e integrazioni e sono eseguite dalle Comunità montane
e dalle Province competenti per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 6 della
medesima legge.
1. Negli interventi sul dissesto
idrogeologico dei versanti rientrano in particolare:
a) opere di sostegno e di
consolidamento dei versanti;
b) disgaggi di massi;
c) rimodellamento e chiusura
delle fessure di taglio;
d) attuazione e ripristino
di reti e valli;
e) attuazione e ripristino
delle reti di drenaggio superficiali e sotterranee;
f) ricostituzione di boschi
degradati, reimpianti, cespugliamento e altre opere a verde;
g) attività di monitoraggio
dei dissesti di versante.
2. Negli interventi sul dissesto
della rete idrografica superficiale rientrano in particolare:
a) opere idrauliche occorrenti
per il miglioramento del deflusso e per la protezione spondale e manutenzione
connessa;
b) ripristino della capacità
idraulica mediante taglio di vegetazione arborea e mediante movimentazione e
asportazione di materiale alluvionale;
c) ripristino e manutenzione
delle sezioni di misura delle portate.
3. Per quanto attiene agli
interventi di cui al comma 1 lettera f) si applicano le disposizioni per la
manutenzione di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. Per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) e al comma 2 possono
essere attivate le opportunità previste dall'articolo 17 della l. 97/1994.
1. Il catasto delle opere
di sistemazione idraulico forestale è contenuto nel Piano di bacino ai sensi
dell'articolo 15 della l.r. 9/1993.
1. L'approvazione da parte
delle Comunità montane e delle Province dei progetti esecutivi degli interventi
di cui all'articolo 31 della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica
utilità; indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
2. Qualora non si proceda
all'acquisto o all'espropriazione dei terreni da sistemare o da rimboschire
i lavori saranno eseguiti, previo consenso dei proprietari, mediante apposita
convenzione nella quale è stabilita l'eventuale indennità per l'occupazione
temporanea.
3. In caso di mancato accordo
si potrà comunque procedere alla occupazione temporanea dei terreni stessi ai
sensi della normativa vigente in materia.
1. La ridefinizione delle
zone da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici di cui agli articoli 1
e seguenti del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267, nonchè di quelle
da esentare da tale vincolo, è contenuta nei Piani di bacino ai sensi dell'articolo
15, comma 1 lettera b) della l.r. 9/1993.
1. Nei terreni sottoposti
a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonchè qualsiasi
attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso
dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata
alle modalità esecutive prescritte.
2. In deroga a quanto prescritto
al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l'interessato
può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di
finanza pubblica). Tale denuncia deve essere inoltrata alla Comunità montana
o alla Provincia competente per territorio almeno venti giorni prima dell'inizio
effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista
abilitato che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità
dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonchè il rispetto delle
norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati. Prima dell'inizio
dei lavori l'ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni.
La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di
anni tre, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione
lavori. L'esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 52 commi 4 e 5.
3. Ai fini della presente
legge costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano
un volume complessivo di movimenti di terra non superiore a cento metri cubi,
un'altezza di scavo non superiore a metri due, un'impermeabilizzazione del suolo
non superiore al 10 per cento della superficie del lotto e siano connessi a:
a) opere di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri,
scavi;
c) opere di eliminazione di
barriere architettoniche;
d) recinzioni, muri
di cinta e cancellate;
e) impianti tecnologici, ove
non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;
f) aree destinate ad attività
sportive senza creazioni di volumetrie;
g) parcheggi di pertinenza
nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
h) sistemazioni agrarie ivi
incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia;
i) riporto di terreno agrario.
4. Per tutti i terreni sottoposti
a vincolo per scopi idrogeologici le modalità di governo e utilizzazione di
boschi e pascoli sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 48.
5. Restano ferme le disposizioni
di cui alla legge regionale 18 dicembre 1992 n. 38 per la circolazione fuori
strada dei mezzi motorizzati.
1. I soggetti competenti al
rilascio delle autorizzazioni ai movimenti di terreno nonchè al mutamento di
destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi
in zona vincolata sono le Comunità Montane e le Province ai sensi degli articoli
4 e 6 della l.r. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'istanza per le autorizzazioni
di cui all'articolo 35, comma 1, da presentare all'ente competente per territorio,
deve indicare gli estremi catastali del terreno interessato ed essere corredata
del progetto esecutivo che evidenzi, in particolare, l'attuale situazione della
pendice e le opere con le quali si prevede di poter impedire i danni che i movimenti
di terreno, i mutamenti di destinazione, le trasformazioni ed i lavori progettati
possono arrecare. All'istanza dovrà inoltre essere allegata una autocertificazione
a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da
realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi
ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.
3. Le autorizzazioni al movimento
di terreno nonchè al mutamento di destinazione ovvero alla trasformazione nell'uso
dei boschi e dei terreni nudi sono rilasciate o negate dall'ente competente
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Le autorizzazioni di cui
ai precedenti commi sono rilasciate previo accertamento della corrispondenza
degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale
in vigore.
1. Gli enti competenti al
rilascio dell'autorizzazione possono richiedere all'interessato chiarimenti
e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni
su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento
dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del decreto ministeriale
11 marzo 1988 emanato in attuazione della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
2. In tal caso il termine
di cui all'articolo 36 comma 3 resta sospeso fino alla produzione della documentazione
richiesta.
3. A garanzia della buona
esecuzione degli interventi proposti o prescritti, gli enti competenti possono
subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito
cauzionale con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982 n. 348 (costituzione
di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato
ed altri Enti pubblici). In ogni caso verrà richiesta dall'Ente delegato una
relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori, che attesti la
corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla salvaguardia
idrogeologica del territorio dove l'opera insiste.
4. Il provvedimento che dispone
lo svincolo della cauzione o la liberazione del fidejussore deve essere adottato
dall'ente che ne ha disposto il versamento previa constatazione dell'adempimento
delle prescrizioni e degli obblighi assunti con l'autorizzazione cui la cauzione
si riferisce.
1. Le opere di sistemazione
idraulica di corsi d'acqua pubblici nonchè lo sradicamento o il taglio di alberi
e di arbusti nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici e i tagli di piante radicate
nelle sponde di detti corsi d'acqua, sono soggetti alle vigenti disposizioni
di polizia idraulica previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Gli interventi di cui al
comma 1 non sono soggetti alle autorizzazioni di cui all'articolo 35, nonchè
a quelle previste in materia dal regolamento di cui all'articolo 48.
3. Lo sradicamento o il taglio
di alberi e arbusti nell'alveo, nell'ambito delle operazioni di cui al comma
1, è soggetto al solo nulla osta tecnico rilasciato ai sensi del regio decreto
523/1904 qualora l'utilizzazione dei prodotti derivanti dall'intervento sia
valutata, dall'Ente cui sono attribuite le funzioni di polizia idraulica, inferiore
o pari al costo dello sradicamento o taglio ed asportazione del materiale; tale
nulla osta deve essere comunque comunicato, a cura dello stesso Ente, al competente
Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze.
4. Qualora gli interventi
di cui al comma 1 siano eseguiti da enti locali nell'ambito di programmi di
manutenzione idraulica, gli stessi non sono soggetti alle autorizzazioni di
cui al regio decreto 523/1904.
1. L'indicazione delle zone
da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche
condizioni idro-geologiche è contenuta nei Piani di bacino ai sensi dell'articolo
15, comma 1, lettera o) della l.r. 9/1993.
1. Fatto salvo quanto previsto
dal presente Titolo, l'organizzazione della struttura operativa di intervento
per le attività di spegnimento degli incendi boschivi è disciplinata dalla specifica
normativa regionale vigente in materia.
1. Ai fini della prevenzione
e lotta agli incendi boschivi, la Regione si dota del piano per la difesa e
la conservazione del patrimonio boschivo. Il piano è sottoposto a revisione
quinquennale.
2. Il piano è approvato dalla
Giunta regionale che si avvale, per l'elaborazione, oltre che delle strutture
regionali competenti, del Corpo Forestale e del Corpo dei Vigili del Fuoco e
tiene conto dei programmi provinciali di previsione dei rischi nell'ambito dell'attività
di protezione civile.
3. Il piano contiene:
a) gli elementi sugli indici
di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
b) la consistenza e la localizzazione
dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione e la estinzione degli incendi;
c) l'indicazione degli strumenti,
luoghi, modi e tempi necessari per migliorare e potenziare i dispositivi di
prevenzione ed intervento;
d) l'individuazione dell'equipaggiamento
individuale e di squadra idoneo agli interventi di lotta e prevenzione agli
incendi boschivi;
e) le soluzioni per consentire
le comunicazioni radio tra i volontari antincendio boschivo e i soggetti istituzionalmente
competenti;
f) la regolamentazione di
tutto il sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti;
g) gli interventi organici
di ricostituzione forestale.
4. In particolare sono considerati
strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:
a) la graduale sostituzione
nelle aree a rischio di incendi di specie forestali meno combustibili di quelle
esistenti;
b) le opere colturali di manutenzione
dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade
di accesso e di attraversamento delle zone boscate ivi compresa la pulizia del
sottobosco a mezzo del pascolamento;
c) i viali tagliafuoco;
d) i serbatoi, gli invasi,
i punti d'acqua fissi e mobili e le relative attrezzature di pompaggio;
e) le torri ed altri punti
di avvistamento e le relative attrezzature;
f) gli apparecchi di segnalazione
e di comunicazione fissi e mobili;
g) i mezzi di trasporto;
h) i mezzi aerei e gli apprestamenti
relativi al loro impiego;
i) la formazione, l'addestramento
e la qualificazione degli addetti all'attività di intervento;
j) i servizi ed i supporti
per l'informatizzazione dei dati;
k) le campagne di sensibilizzazione
e la promozione comunque finalizzate al rispetto della natura e alla prevenzione
e lotta agli incendi boschivi;
l) ogni altra attrezzatura,
equipaggiamento o mezzo idoneo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
5. Gli interventi volti all'attività
di prevenzione degli incendi boschivi sono attuati dagli Enti delegati, tenuto
conto di quanto previsto nel Piano regionale per la difesa e la conservazione
del patrimonio boschivo. A tal fine la Regione ripartisce annualmente i fondi
relativi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le
modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
6. Gli interventi relativi
alle attività di spegnimento degli incendi boschivi sono attuati nel rispetto
della specifica normativa regionale vigente in materia.
7. La realizzazione degli
interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), ed e), può essere affidata
dagli Enti delegati, ai sensi dell'articolo 17 della l. 97/1994.
1. Nei periodi durante i quali
il pericolo di incendio per i boschi è maggiore, il responsabile del Centro
Operativo Regionale Antincendio Boschivo, dichiara lo stato di grave pericolosità.
2. Durante il periodo di grave
pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a), b), c), d) ed f) nonchè in ogni altra parte del territorio in
prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato:
accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per
tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville
o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo
di incendio.
3. Speciali deroghe giornaliere
ai divieti di cui al comma 2 possono essere preventivamente autorizzate dall'Ente
delegato per il territorio di competenza, sentito l'Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste.
1. L'uso del fuoco nel bosco
deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste competente per territorio.
2. L'Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste rilascia l'autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale, disponendo
comunque gli accorgimenti del caso atti a evitare il diffondersi del fuoco.
3. Il regolamento per le prescrizioni
di massima e di polizia forestale stabilisce i particolari casi in cui è permesso
l'uso del fuoco nel bosco senza la prescritta autorizzazione.
4. La pratica del controfuoco
nello spegnimento degli incendi boschivi, ove necessaria e possibile, è disposta,
in via ordinaria, dal componente di grado più elevato del Corpo Forestale presente
sull'incendio.
5. L'uso del fuoco nel bosco
per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi è consentito anche durante
lo stato di grave pericolosità di cui all'articolo 42 sotto il diretto controllo
del Corpo Forestale.
1. L'abbruciamento dei residui
vegetali in prossimità dei boschi è disciplinato a norma del regolamento di
cui all'articolo 48.
1. L'Azienda delle Ferrovie
dello Stato, la Società di gestione delle autostrade, l'Azienda Nazionale Autonoma
Strade, le Amministrazioni Provinciali, i Comuni e i proprietari frontisti delle
strade vicinali ed interpoderali devono adottare idonee misure di prevenzione
degli incendi boschivi lungo le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione
di loro pertinenza più soggette a rischio d'incendio.
2. Fatto salvo quanto previsto
all'articolo 12 della presente legge, nel caso di fabbricati già esistenti all'interno
di un'area a bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla, è consentita,
senza necessità di rilascio di autorizzazione ai fini paesistico-ambientali
e forestali, la creazione di una fascia di rispetto devegetata di profondità
non superiore a quindici metri lineari misurati dal perimetro dei fabbricati
stessi.
1. Tutte le zone boscate distrutte
o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina
urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree
ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente
al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso
che si rendano necessari ai fini della realizzazione di:
a) opere pubbliche o spazi
pubblici;
b) opere volte all'antincendio
boschivo;
c) impianti tecnologici, in
condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati.
2. I Sindaci hanno l'obbligo
di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Provincia,
alla Regione e al Ministero dell'Ambiente una planimetria, in adeguata scala,
del territorio comunale percorso dal fuoco.
3. In tutti gli atti di compravendita
di aree ed immobili ricadenti nei territori percorsi da incendio deve essere
indicato il relativo vincolo, pena la nullità dell'atto.
4. Nei prati e nei pascoli
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è proibito il pascolo per i dodici
mesi successivi alla data in cui si è verificato l'incendio salva la facoltà
degli Enti delegati di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su
richiesta degli interessati.
1. Tutti i boschi sono tutelati
in considerazione delle funzioni di interesse generale che essi svolgono in
base alla vigente normativa di tipo ambientale, idrogeologico, paesistico e
urbanistico.
2. In tutti i boschi, anche
se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, si applicano
le prescrizioni di massima e di polizia forestale contenute nel regolamento
di cui all'articolo 48 ovvero gli atti a queste equiparati.
3. E' vietata la riduzione
della superficie definita bosco ai sensi dell'articolo 2, salvo i casi espressamente
autorizzati previsti dalla presente legge, in conformità alle previsioni del
Piano di bacino di cui alla l.r. 9/1993.
4. L'autorizzazione alla riduzione
della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi
idrogeologici compete agli enti di cui agli articoli 4 e 6 della l.r. 9/1993,
che possono richiedere un parere al Corpo Forestale.
5. Per la ripresa dell'attività
agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2 comma 3, di comprovata
preesistente vocazionalità agricola, non è richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (protezione delle bellezze
naturali), qualora le opere necessarie per la ripresa dell'attività medesima
non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni
edilizie o altre opere civili, fatta salva la necessità dell'autorizzazione
di cui all'articolo 36 della presente legge nei casi di terreni ricadenti in
zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.
6. Il taglio colturale e il
taglio di utilizzazione del bosco non sono riduzione della superficie boscata.
1. Il Consiglio regionale,
su proposta della Giunta, approva il regolamento contenente le prescrizioni
di massima e di polizia forestale.
2. Il regolamento delle prescrizioni
di massima e di polizia forestale prevede:
a) le modalità di governo,
di trattamento e di utilizzazione dei boschi;
b) le modalità per il taglio
dei boschi;
c) le modalità di utilizzazione
dei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi;
d) le indicazioni per la trasformazione
dei terreni nudi e saldi e per le lavorazioni del suolo nei terreni a coltura
agraria instabili, al fine del mantenimento e miglioramento della funzionalità
idrogeologica;
e) i criteri per l'esecuzione
di movimenti di terreno;
f) le modalità per il ripristino
delle superfici percorse dal fuoco;
g) le modalità per la conversione
ad alto fusto dei boschi cedui invecchiati;
h) le modalità di raccolta
dello strame, delle foglie e dei semi;
i) le modalità per lo sradicamento
delle ceppaie;
j) le modalità di utilizzazione
e di eliminazione dei cespugli e degli arbusti;
k) le regole da adottare per
il pascolo del bestiame nei boschi;
l) i requisiti dei castagneti
da frutto;
m) le modalità per l'uso del
fuoco nel bosco, nel castagneto da frutto e nelle loro prossimità;
n) le modalità per la raccolta,
il trasporto e il commercio di piante, rami e cimali di specie arboree e arbustive
provenienti dai boschi destinati ad uso "alberi di Natale";
o) le modalità per la compilazione
dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale
e per l'accertamento di visita preliminare;
p) ogni eventuale ulteriore
prescrizione o indicazione a tutela del patrimonio silvo-pastorale.
3. Per i boschi non interessati
dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale
le prescrizioni di massima e di polizia forestale costituiscono applicazione
dell'assetto vegetazionale del piano territoriale di coordinamento paesistico.
1. Il pascolo nei boschi è
consentito nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento previsto all'articolo
48.
2. Nelle aree boscate ricadenti
nel regime normativo di conservazione (CE) dell'assetto vegetazionale del Piano
Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) non è consentito il pascolo.
3. Le aree classificate praterie
in trasformazione (PR-TRZ) dell'assetto vegetazionale del vigente PTCP possono
essere utilizzate a pascolo nel rispetto degli indirizzi applicativi ed esplicativi
della normativa di PTCP e secondo le modalità all'uopo previste da apposito
piano di gestione pastorale. Detto piano, elaborato per conto dell'interessato
da un professionista abilitato e approvato dall'Ente delegato territorialmente
competente, deve contenere l'indicazione dei carichi di bestiame massimi, degli
interventi di miglioramento ammissibili e delle eventuali aree critiche da precludere
a tale attività.
4. Qualora le aree PR-TRZ
dell'assetto vegetazionale del PTCP siano ricomprese tra le superfici oggetto
di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale, le stesse possono
essere utilizzate a pascolo semprechè tale piano abbia i contenuti stabiliti
per i piani di gestione pastorale di cui al comma 3.
5. L'Ente delegato può autorizzare
il pascolo nelle aree classificate PR-TRZ dal vigente PTCP anche in assenza
dei piani di gestione pastorale, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e
delle modalità stabilite negli indirizzi applicativi ed esplicativi del PTCP
e, comunque, per un numero di capi limitato, purchè tale carico non pregiudichi
le condizioni di equilibrio ecologico e di stabilità dei pendii.
6. La raccolta dello strame
a fini commerciali nei boschi deve essere autorizzata dall'Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste competente, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento
di cui all'articolo 48.
7. I proprietari o i conduttori
di boschi sono esonerati dal richiedere l'autorizzazione di cui al comma 6 purchè
l'asportazione dello strame nei loro boschi sia necessaria ed adeguata all'attività
dell'azienda agricola dai medesimi posseduta. Sono altresì esonerati dalla richiesta
di autorizzazione gli allevatori di bestiame che raccolgono lo strame, come
lettiera, in quantità strettamente necessarie alle esigenze del proprio allevamento.
E' comunque sempre vietata l'asportazione del terriccio.
1. Rientrano nelle funzioni
delegate ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e della
l.r. 20/1996 tutti gli adempimenti inerenti alla istruttoria, alla approvazione
e al collaudo dei progetti nonchè al loro finanziamento per quanto concerne
gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli
16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
2. Rientrano altresì tra le
funzioni delegate di cui al comma 1 le disposizioni previste agli articoli 7,
8, 13, 14, 15, 42, 46 e 49.
3. In materia di difesa del
suolo le funzioni di cui alla presente legge sono quelle individuate agli articoli
4 e 6 della l.r. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni.
4. Rientrano altresì tra le
funzioni di cui al comma 3 gli atti autorizzativi individuati all'articolo 14,
comma 8.
1. All'accertamento e alla
contestazione della sanzione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono
i soggetti indicati nell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n.
45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) nonchè
il Corpo Forestale.
2. Qualora l'accertamento
della violazione sia stato effettuato da appartenenti al Corpo Forestale dello
Stato, gli enti cui spettano, a norma della l.r. 45/1982, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono tenuti a versare un quarto della somma introitata
al Fondo assistenza e previdenza per il Corpo Forestale dello Stato costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981 n. 384.
1. In tutti i boschi, anche
se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro
che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48, sono
soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000
a lire 45.000:
a) per ogni pianta o ceppaia
nei casi riguardanti: modalità dei tagli, potatura, cedui senza matricine, operazioni
colturali nei boschi cedui;
b) per ogni ara o frazione
di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino
dei boschi distrutti o deteriorati nonchè taglio o eliminazione degli arbusti
o dei cespugli;
c) per ogni capo di bestiame
nei casi di divieto di pascolo;
d) per ogni pianta, ramo o
cimale di specie arborea o arbustiva, trasportato o commerciato, proveniente
dal bosco e destinato ad uso "albero di Natale";
2. Nei pascoli sottoposti
a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme
contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 nonchè le disposizioni di cui
all'articolo 46 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni
previste dalle lettere b) e c) del precedente comma 1.
3. In tutti i boschi e nei
pascoli di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonchè nei terreni a coltura agraria
e nei terreni nudi e saldi sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per
altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo
48 della presente legge, diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, e diverse
da quelle previste dai commi 5, 6 e 10 sono soggetti all'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 nonchè all'obbligo
di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'Ente delegato.
4. Nei terreni sottoposti
a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi ed in tutti i boschi, coloro
che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni
o la denuncia di cui agli articoli 14, 35 e 47 o in contrasto con i limiti dimensionali
previsti, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 200.000 a lire 1.200.000 per ogni decara o frazione inferiore nonchè
all'obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'Ente delegato.
5. Nei terreni sottoposti
a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi e in tutti i boschi coloro
che non osservano le modalità esecutive prescritte caso per caso dalle autorizzazioni
o contenute nella denuncia di cui agli articoli 14, 35 e 47, sono sottoposti
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire
1.200.000 nonchè all'obbligo di compiere i lavori loro imposti dall'Ente delegato.
6. In tutti i boschi, anche
se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro
che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni in violazione alle
disposizioni di massima contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 sono
sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio
al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato e hanno l'obbligo
di compiere i lavori loro imposti dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
7. In tutti boschi, anche
se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro
che sradicano piante o ceppaie in violazione alle prescrizioni di massima contenute
nel regolamento di cui all'articolo 48 sono sottoposti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 15.000 a lire 90.000 per ogni pianta o ceppaia
sradicata.
8. Per le violazioni al divieto
di circolazione di cui agli articoli 14 comma 9 si applicano le sanzioni previste
dalla l.r. 38/1992.
9. Nei vivai forestali coloro
che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni sono sottoposti
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal sestuplo al decuplo
del valore delle piante tagliate o del danno arrecato.
10. La violazione delle norme
contenute nei piani di gestione di cui all'articolo 49 comma 3 e nei disciplinari
tecnici di cui all'articolo 24 comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000, nonchè l'applicazione
della sanzione di cui al comma 1 lettera c) per ogni capo di bestiame in eccedenza.
11. Per i trasgressori alle
norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nel regolamento di cui
all'articolo 48 nonchè dagli articoli 42 comma 2 e 44 comma 1 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.
12. Coloro che in violazione
dell'articolo 46 comma 1 commettono infrazioni urbanistico-edilizie nelle zone
distrutte o danneggiate dal fuoco sono soggetti al pagamento anche di una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o
frazione inferiore.
13. Coloro che in violazione
dell'articolo 12 danneggiano una pianta ricompresa nell'elenco di cui al comma
2 del medesimo articolo, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 6.000.000.
14. Coloro che in violazione
dell'articolo 12 abbattono una pianta ricompresa nell'elenco di cui al comma
2 del medesimo articolo, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 20.000.000.
15. Coloro che in violazione
dell'articolo 10, comma 4 danneggiano, disperdono o distruggono intenzionalmente,
detengono e commerciano nidi di formica del gruppo Formica Rufa o ne asportano
uova, larve, bozzoli, adulti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.
16. Coloro che in violazione
dell'articolo 10, comma 3 non rispettano le norme contenute nello specifico
provvedimento regionale, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 10.000 a lire 45.000 per ogni pianta non trattata secondo
quanto prescritto.
1. Le funzioni amministrative
riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente legge sono delegate agli Enti delegati o alle Province, per quanto
di rispettiva competenza.
2. Alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della
l.r. 45/1982.
1. In tutti i casi di inottemperanza
di cui all'articolo 52 commi 3, 4, 5 e 6, qualora i soggetti interessati non
compiano i lavori loro imposti, l'ente competente, previa diffida, adotta le
misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio e provvede a carico del trasgressore
per il recupero delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio.
1. Negli illeciti forestali
cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria la valutazione
delle piante tagliate è effettuata dagli organi competenti ai sensi della l.r.
45/1982 sulla base di apposite tariffe approvate con il Regolamento di cui all'articolo
48.
2. Per la formazione di tali
tariffe si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 41, 42, 43 e 44 del
regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126.
3. Negli illeciti forestali
cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, la valutazione
del danno arrecato è effettuata dagli organi competenti ai sensi della l.r.
45/1982 e si applica, in quanto compatibile, l'articolo 45 del r.d. 1126/1926.
1. L'impiego del Corpo Forestale
dello Stato, in tutti i casi in cui lo stesso è previsto dalla presente legge,
avviene a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972 n. 11 e dell'articolo 71 del d.P.R. 616/1977.
2. In attesa di una specifica
disciplina legislativa statale, l'impiego del Corpo Forestale dello Stato è
disciplinato dalla convenzione sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale
e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale della Liguria n. 5866 in data 20 ottobre 1983.
3. Gli Ispettorati Ripartimentali
delle Foreste, siti nei capoluoghi di Provincia, sono le sedi operative regionali
nelle quali il Corpo Forestale dello Stato espleta le attività ad esso attribuite
da leggi regionali e dalla convenzione di cui al comma 2.
1. Nelle aree protette regionali
di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette)
gli interventi di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 possono essere attuati dagli
Enti di gestione delle aree medesime, d'intesa con gli Enti delegati territorialmente
competenti:
2. L'autorizzazione all'abbattimento
degli alberi monumentali per le motivazioni di cui all'articolo 12 comma 3,
relativamente agli esemplari ricadenti nelle aree protette regionali, è rilasciata
previo parere del competente Ente di gestione delle aree protette stesse.
3. I piani di assestamento
di cui all'articolo 19 relativi a patrimoni silvo pastorali ricadenti nelle
aree protette regionali tengono conto anche della specifica pianificazione delle
aree medesime.
1. Entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione
del Programma forestale regionale di cui all'articolo 6. In attesa della approvazione
del programma forestale regionale l'attuazione degli interventi di cui alla
presente legge ha luogo in armonia con il piano forestale nazionale, con il
piano regionale di sviluppo agro-forestale, con i piani di sviluppo socio-economico
delle Comunità montane e con i piani di sviluppo agricolo degli Enti delegati.
2. L'elenco degli alberi monumentali
di cui all'articolo 12, comma 2 è approvato dalla Regione entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, ed è suscettibile di aggiornamento.
3. Sulle aree di cui all'articolo
49 comma 3 l'Ente delegato può autorizzare il pascolamento, in via transitoria,
anche in assenza del piano di gestione pastorale, previo parere della commissione
consultiva di cui alla l.r. 6/1978. Tale autorizzazione ha comunque una validità
non superiore a tre anni e non è rinnovabile.
4. Gli effetti degli articoli
4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 60 decorreranno
dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso
dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione
europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.
1. Le disposizioni di cui
alla presente legge sostituiscono, per quanto non compatibili, le disposizioni:
a) del regio decreto legge
30 dicembre 1923 n. 3267;
b) del regio decreto 16 maggio
1926 n. 1126;
c) della legge 9 ottobre 1967
n. 950 (sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);
d) della legge 1º marzo 1975
n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e successive
modifiche e integrazioni.
2. Le lettere c) ed h) dell'articolo
4, comma 1, della l.r. 9/1993 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
"c) realizza le opere
di bonifica montana di cui alla legge regionale in materia di foreste e di assetto
idrogeologico, al di fuori dell'ambito di competenza delle Comunità Montane;";
"h) provvede, al di fuori
dell'ambito di competenza delle Comunità Montane, alle funzioni attinenti al
vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale in materia di foreste e di
assetto idrogeologico, nonchè al rilascio delle autorizzazioni alla riduzione
della superficie boscata di cui alla medesima legge;".
3. Le lettere a), b) e c)
dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 9/1993 sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti:
"a) realizzazione e collaudo
delle opere di bonifica montana di cui alla legge regionale in materia di foreste
e di assetto idrogeologico;
b) tutela del vincolo idrogeologico
di cui alla legge regionale in materia di foreste e di assetto idrogeologico,
con onere di comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
c) rilascio di autorizzazioni
alla riduzione della superficie boscata di cui alla legge regionale in materia
di foreste e di assetto idrogeologico.".
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge si provvede mediante:
a) gli stanziamenti iscritti
in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale:
per gli interventi di
cui all'articolo 7: - 2345 che assume la seguente denominazione: "Spese
per l'attuazione di interventi per il miglioramento forestale in aree pubbliche
o private";
per gli interventi di
cui agli articoli 8 e 12: - 2416 che assume la seguente denominazione: "Contributi
per gli interventi di miglioramento boschivo non inclusi in piani di assestamento
e di utilizzazione del patrimonio boschivo nonchè per interventi sugli alberi
monumentali";
per gli interventi di
cui all'articolo 10: - 2305 "Spese per la lotta fitosanitaria e per studi
e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali e sui
mezzi per combatterle";
per gli interventi di
cui all'articolo 13: - 2321 che assume la seguente denominazione: "Spese
per la gestione dei vivai forestali regionali"; - 2335 che assume la seguente
denominazione: "Spese per opere di ristrutturazione e adeguamento dei vivai
forestali regionali";
per gli interventi di
cui all'articolo 18 comma 2: - 2326 "Spese per la gestione del patrimonio
forestale della Regione";
per gli interventi di
cui agli articoli 20 e 25: - 2330 che assume la seguente denominazione: "Contributi
a Comuni e altri enti pubblici per la redazione dei piani di assestamento e
di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale";
per gli interventi di
cui all'articolo 27: - 2405 che assume la seguente denominazione: "Contributi
a privati per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del
patrimonio boschivo";
per gli interventi di
cui all'articolo 28: - 2410 "Contributi in conto capitale per opere ed
interventi previsti nei piani di assestamento e utilizzazione boschiva";
per gli interventi di
cui all'articolo 52 comma 6: - 2425 che assume la seguente denominazione: "Spese
per l'esecuzione d'ufficio di lavori per il ripristino dello stato dei luoghi
in caso di inosservanza delle norme in materia forestale e di assetto idrogeologico";
istituzione nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per le attività di cui agli
articoli 6 e 11, del capitolo: - 2430 "Spese per l'elaborazione del programma
forestale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione
di interesse regionale nonchè per la diffusione delle conoscenze in materia
forestale" - per memoria.
2. Per gli interventi regionali
di cui all'articolo 16, comma 2, si provvederà con legge di bilancio alla istituzione
del capitolo ed al relativo finanziamento.
3. Agli oneri per gli esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.
4. E' soppresso, fatta salva
la gestione dei residui, il capitolo 2415 "Contributi per i rimboschimenti
e per la ricostituzione a bosco nonchè per l'impianto di colture legnose a rapida
crescita; rifinanziamento articolo 3, comma 1 della legge 8 novembre 1986 n.
752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)".
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addi' 22 gennaio
1999
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER
BANCA DATI:
___Anno:1999
___Num:0004
___Boll__Uff__Num:03
___Boll__Uff__Anno:1999