APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN DATA 29.1.2003
(in neretto sono evidenziate le modifiche rispetto al testo della Commissione Agricoltura)
Art. 1.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).
1. Il Corpo forestale dello
Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata
nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema, concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza
pubblica, ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121, con particolare riferimento
alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria,
vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la
salvaguardia delle risorse agroambientali e la tutela del patrimonio naturalistico
nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo
i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione
civile.
Art. 2.
(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).
1. Fatte salve le attribuzioni
delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le
funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e
in particolare ha competenza in materia di:
a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare
riferimento alle aree rurali e montane;
b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
con specifico riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale
ed alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio
delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione
di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi
della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;
d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in
materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e
della biodiversità vegetale e animale;
e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agro-forestale ed ambientale
e attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale
e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente;
g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza
nazionale o internazionale, nonché delle riserve biogenetiche destinate
alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale
nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali
dei rifiuti;
i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione
del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività
straordinaria di polizia idraulica;
l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile
su tutto il territorio nazionale con riferimento al concorso con le regioni
nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei
degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe;
attività consultive e statistiche connesse;
m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare
riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali
anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio
sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento
degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta,
elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla
gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge
31 gennaio 1994, n. 97;
n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali
nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede
comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento
e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività
istituzionali ed educazione ambientale;
p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
Art. 3.
(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello
Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole
e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero,
fatta salva la dipendenza funzionale dalle strutture centrali e periferiche
del Ministero dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica
sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile, nonché dall'autorità
giudiziaria per quanto riguarda i compiti inerenti l'attività di polizia
giudiziaria.
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della
collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto
del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione
e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa
normativa.
2. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo
7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni,
che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente
generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
3. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo
25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale
non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali
di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.
5. L'organizzazione, l'attività di servizio ed il regolamento di disciplina
del Corpo forestale dello Stato, nonché la determinazione, nei limiti
delle dotazioni organiche complessive, delle piante organiche degli uffici centrali,
nonché periferici a livello regionale, sono stabilite con uno o più
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del
personale.
6. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento,
all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché,
a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso
quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente.
Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori
dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli
operatori medesimi.
Art. 4.
(Rapporti con le regioni e gli enti locali).
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle
funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà
di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo
forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla
base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del
Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato,
i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto
dal capo del Corpo forestale e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei
ministeri dell'ambiente e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Ai componenti di tale comitato non compete alcuna indennità
o compenso né rimborso spese.
4. Ferme restando le esigenze operative, strumentali ed istituzionali delle
strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento
dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli
articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali,
nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini
dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello
Stato.
5. Con il decreto di cui al comma 4, la gestione delle riserve naturali, di
qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali,
è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre
1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati
al Corpo forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è trasferito alle regioni,
senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario
alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,
n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha
svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale
del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda
e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici
forestali della regione ove prestano servizio. Al mantenimento delle dotazioni
organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A
e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201, ed alle tabelle
A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, nella misura pari alla spesa annua
occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà
prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10
milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 4 e delle relative
risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in
attuazione dei commi 6 e 7 è effettuato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
9. La Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per il solo anno 2003 e periodicamente entro il
30 giugno degli anni successivi, verifica, su proposta del Ministro per gli
affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole
regioni in relazione all'attuazione della presente legge.
Art. 4 bis
(Organismo di coordinamento)
1. Ai fini della migliore
operatività del Corpo forestale dello Stato nelle attribuzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione alla avvenuta istituzione
dell'Agenzia europea della sicurezza alimentare, il Governo, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della
salute, delle politiche agricole e forestali e degli altri ministri interessati,
prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
apposito organismo di coordinamento nel campo della sicurezza alimentare composto
da rappresentanti degli organi e uffici aventi attribuzioni e attività
di controllo in materia, ivi compresi quelli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Lo schema di regolamento è adottato previo parere delle Commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti
per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
Art. 4 ter
(Disposizioni particolari)
1.Restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5.
(Disposizioni finali).
1. Per consentire il supporto
alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo
2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge
5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite
alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.
2. E' abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo
30, primo comma.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono
soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,".
4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'ultimo periodo è soppresso.