LEGGE REGIONALE
N. 38 DEL 18 12 1992 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE
23 12 1992 N. 21
Norme per la disciplina della
circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.
ARTICOLO 1
(Principi generali)
1. La Regione nell' ambito delle finalita' previste dall' articolo 4 dello Statuto
mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati contribuisce
a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio a tutelare conservare
valorizzare il patrimonio ambientale botanico e zoologico ed a provvedere alla
difesa del suolo.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree
al di fuori delle strade pubbliche e private anche a fondo naturale o stabilizzato
intendendo elementi costituenti le strade oltre la carreggiata la banchina e la
cunetta le aree adiacenti utilizzate per la sosta per il parcheggio e per l' inversione
di marcia nonche' le piazzuole di intersecazione. 2. E' fatto divieto a chiunque
di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati di costruire impianti fissi per
sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati
o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti fatte salve le deroghe previste
dalla presente legge.
ARTICOLO 3
(Deroghe)
1. In deroga ai divieti di cui all' articolo 2 e' consentita la circolazione fuoristrada
dei mezzi motorizzati: a) adibiti all' effettivo svolgimento di attivita' agricola
e forestale; b) di soccorso e di vigilanza antincendio ed in servizi di istituto
in dotazione agli organi statali regionali provinciali e comunali nonche' agli
enti preposti a servizi di pubblica utilita'; c) destinati alle attivita' dei
parchi dei rifugi di montagna ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative
attrezzature; d) utilizzati per attivita' di soccorso antincendio e per condurre
invalidi nelle aree vietate al transito ancorche' appartenenti a privati; e) utilizzati
per il trasporto di persone portatrici di handicap. 2. E' consentito il guado
con mezzi motorizzati degli alvei dei corsi d' acqua pubblici di cui all' articolo
1 del rd 11 dicembre 1933 n. 1775 utilizzando le piste gia' esistenti. 3. E' altresi'
consentita la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano
abitanti o dimoranti anche in via temporanea proprietari usufruttuari superficiari
conduttori ivi compresi i loro familiari delle costruzioni e dei fondi rustici
ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione lungo il percorso a
minore impatto che consenta l' accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.
4. E' infine consentita la sosta fuoristrada dei mezzi motorizzati nelle immediate
vicinanze dei cigli stradali qualora non siano disponibili apposite aree destinate
alla sosta distanti meno di 100 metri. 5. I Comuni possono autorizzare la circolazione
fuoristrada nelle aree in cui vige il divieto di circolazione esclusivamente a
coloro che vi accedono per motivi di lavoro. A tal fine provvedono al rilascio
della relativa autorizzazione con specifico provvedimento. 6. Restano ferme le
vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica.
ARTICOLO 4
(Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attivita' turistica sportiva
e ricreativa).
1. Le Comunita' montane territorialmente competenti e nelle zone non classificate
montane i Comuni individuano i tracciati su indicazione di sodalizi affiliati
alle federazioni sportive interessate per la circolazione fuoristrada dei mezzi
motorizzati al fine dello svolgimento di attivita' turistiche sportive ricreative.
Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti cave. 2. Le individuazioni
di cui al primo comma non potranno comunque avvenire nelle seguenti aree: a) le
aree inserite in parchi riserve naturali aree protette sistemi di aree di interesse
naturalistico - ambientale istituiti con legge regionale nonche' le aree comprese
nei sistemi del Finale e delle Alpi Ligure di cui alla legge regionale n. 40/
1977; b) le aree assoggettate a regime normativo di conservazione in relazione
all' assetto insediativo geomorfologico e vegetazionale di cui alla deliberazione
del Consiglio regionale 25 febbraio 1990 n. 6; c) le aree interessate dai percorsi
individuati dalla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 6/ 90: itinerari
escursionistici ( IE) percorsi storici( PS) percorribilita' lungo i corsi d' acqua(
PA) accessibilita' al mare( AM) nonche' le aree interessate dai percorsi escursionistici
gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente legge con appositi
segnavia dal Club Alpino Italiano( CAI) e dalla Federazione Italiana Escursionismo
( FIE); d) le principali aree carsiche individuate dalla legge regionale 3 aprile
1990 n. 14; e) i siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 e successiva modificazione
e integrazione; f) le foreste demaniali escluse le strade di servizio; g) i parchi
urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; h) le aree sottoposte ai
piani regionali di cui all' articolo 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 concernente
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ovvero
costituenti zona faunistica delle Alpi ai sensi dell' articolo 11 della legge
medesima; i) gli alvei dei corsi d' acqua pubblici di cui all' articolo 1 del
rd 11 dicembre 1993 n. 1775 ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti
percorsi esistenti;
l) spiagge ed arenili; m) i percorsi carrozzabili attraversanti centri e nuclei
abitati compresi in zone di interesse storico artistico ed ambientale previste
e disciplinate dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nei Comuni in
cui esse ricadono. 3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al primo
comma deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati.
Qualora nei successivi trenta giorni sia presentata opposizione motivata in carta
semplice da parte dei proprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il
40% della lunghezza del tracciato il percorso non puo' essere istituito. 4. Le
Comunita' Montane territorialmente competenti e nelle zone non classificate montane
i Comuni provvedono ad installare la segnaletica necessaria ad individuare sul
territorio le aree adibite all' esercizio delle attivita' sportive di cui alla
presente legge. Hanno altresi' l' obbligo di realizzare o far realizzare gli interventi
tesi a garantire la stabilita' di suoli lungo i tracciati autorizzati. 5. Gli
autoclub e i motoclub o in loro assenza le relative federazioni sono autorizzati
ad installare a proprie spese la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio
i percorsi e le zone. 6. Le Comunita' montane ovvero i Comuni nei casi previsti
deliberano l' assenso o il dissenso all' individuazione del tracciato richiesto
nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima.
Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni i richiedenti hanno facolta'
di rivolgere motivandola analoga istanza alla Provincia competente che si pronunci
entro i successivi centottanta giorni. L' istanza si intende accolta qualora la
Provincia non si pronunci nel termine indicato. 7. Le Comunita' montane e i Comuni
comunicano con cadenza annuale alle Province ed alle Regione le indicazioni dei
tracciati da loro autorizzati.
ARTICOLO 5
(Impianti fissi)
1. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture destinati
all' esercizio permanente delle attivita' sportive ricreative ed agonistiche per
le quali sia necessario l' utilizzo dei mezzi fuoristrada sono corredati da uno
studio sull' impatto ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi dopo
l' approvazione comunale alla Regione. 2. La Regione esamina tali progetti entro
novanta giorni dal ricevimento valutandoli in relazione ai propri programmi di
fruizione e tutela ambientale alla distribuzione di tali impianti sul territorio
agli effetti indotti sulla realta' ambientale e socio - economica delle zone interessate
e alla difesa del suolo. 3. Per gli interventi di cui al secondo comma l' istanza
per l' autorizzazione regionale ad eseguire i lavori si intende accolta qualora
la Regione non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente
puo' dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio al Sindaco. 4. Il
titolare della concessione deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza
degli impianti e le cautele tecniche dirette ad evitare che le piste formate dal
transito di mezzi motorizzati costituiscano gronde di deflusso delle acque superficiali
verso zone di frana o comunque potenziali condizioni di instabilita'. Deve altresi'
impegnarsi ad una risistemazione adeguata dell' ambiente qualora cessi l' attivita'
degli impianti prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verra'
restituita dal Comune ad opere di ripristino eseguite. 5. Al momento della cessazione
dell' attivita' degli impianti il titolare della concessione e' tenuto ad informare
l' autorita' comunale.
ARTICOLO 6
(Deroghe per manifestazioni e gare)
1. Ne caso di manifestazioni e di gare purche' non ricorrenti piu' di due volte
l' anno il Comune salvo le competenze statali in merito su richiesta degli organizzatori
puo' per i tempi strettamente necessari consentire il transito fuoristrada dei
mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attivita' sportive ricreative
ed agonistiche fatti salvi i divieti di cui all' articolo 4 comma 2 lettere a)
b) c) d) e) g) h) i) m) disponendo le relative cautele e l' obbligo di ripristino
dell' ambiente a cura degli organizzatori. 2. Il Comune nell' autorizzare le manifestazioni
e le gare di cui al comma 1 puo' derogare ai divieti di cui al comma 2 lettera
c) dell' articolo 4 limitatamente a tratti di percorsi FIE e CAI acquisito il
parere favorevole dell' amministrazione provinciale competente. 3. Al termine
delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l' apposita verifica territoriale
al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione.
ARTICOLO 7
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di vigilare sull' osservanza della presente legge gli organi
di polizia forestale di vigilanza sulla caccia e sulla pesca gli organi di polizia
locale i Sindaci dei Comuni i custodi forestali e gli agenti dei comuni e dei
loro consorzi le Guardie ecologiche volontarie nonche' gli agenti giurati che
ne abbiano facolta' in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 8
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano
le seguenti sanzioni: a) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di circolazione
fuoristrada con mezzi motorizzati; b) da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 in caso
di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di
allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare da disputare
con i mezzi predetti; c) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di danneggiamento
di tabelle e sbarre debitamente esposte; 2. La sanzione di cui alla lettera a)
del comma 1 che sostituisce quelle previste per analoga infrazione dalle singole
leggi istitutive delle aree destinate a parco ovvero di interesse naturalistico
- ambientale si applica nella misura doppia nel minimo e nel massimo in dette
aree. 3. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione
di fermarsi o abbia asportato od occultato la targa del mezzo motorizzato e' irrogata
una sanzione amministrativa aggiuntiva di lire 500.000. 4. Fino al 31 dicembre
1992 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative di cui alle legge regionali
7 gennaio 1980 n. 6 e 30 dicembre 1982 n. 52.
ARTICOLO 9
(Applicazione delle sanzioni amministrative)
1. Le funzioni relative all' applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all' articolo 8 sono attribuite alle Province.
ARTICOLO 10
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate la legge regionale 87 gennaio 1980 n. 6 e la legge regionale
30 dicembre 1982 n. 52. Esse peraltro continuano ad applicarsi ai soli fini di
cui all' articolo 8 comma 4 fino al 31 dicembre 1993;
ARTICOLO 11
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione l' individuazione dei tracciati di cui all' articolo
4 primo comma avviene entro il 31 dicembre 1992.
La presente legge regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria. Data a Genova addi' 18 dicembre 1992
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1992
___Num:0038
___Boll__Uff__Num:21
___Boll__Uff__Anno:1992