LEGGE REGIONALE
N. 9 DEL 30 01 1984 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15
2 1984 N. 7
Norme per la protezione della flora
spontanea.
ARTICOLO 1
La Regione con la presente legge in attuazione di quanto previsto dall' articolo
4 secondo comma dello Statuto dagli articoli 66 e 83 del dPR 24 luglio 1977 n.
616 e dall' articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 tutela il patrimonio
floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunita'
vegetali con particolare riferimento alle entita' in pericolo di estinzione sul
territorio regionale.
ARTICOLO 2
E' vietata a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di
terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione il danneggiamento e la detenzione
delle specie di piante spontanee e loro parti da considerarsi molto rare in Liguria
elencate nella tabella A allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Delle specie di piante spontanee e loro parti soggette a progressiva rarefazione
sul territorio ligure elencate nella tabella C allegata alla presente legge e'
consentita la raccolta di non piu' di cinque esemplari al giorno a persona ivi
compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura.
Gruppi e comitive organizzate composte di oltre dieci personne non possono complessivamente
raccogliere piu' di cinquanta esemplari al giorno per ciascuna delle specie di
cui al primo comma.
ARTICOLO 4
E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante
elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge salvo che si tratti
di attivita' colturali. La raccolta delle specie elencate nella tabella C allegata
alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante d'
estrarre o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.
ARTICOLO 5
Gli elenchi di cui alle tabelle A B e C allegate alla presente legge possono essere
modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
ARTICOLO 6
E' vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo stato secco delle
specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A B e C allegate alla presente
legge.
ARTICOLO 7
E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di
terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione il danneggiamento e la detenzione
delle piante pulvinate (a cuscinetto) elencate nella tabella B allegata alla presente
legge.
ARTICOLO 8
Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate a norma dell'
articolo 1 della legge regionale 1Ø aprile 1982 n. 18. La raccolta delle piante
officinali e' soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio
previo parere favorevole dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi
su modulo fornito dalla Regione contenente le prescrizioni e le modalita' tecniche
di raccolta. Non e' considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio
o della famiglia senza farne commercio piante officinali in quantita' non superiore
a quella stabilita nell' elenco approvato con rd 26 maggio 1932 n. 772 o per quelle
che saranno individuate piante officinali nella quantita' che verra' contestualmente
stabilita. I richiedenti indicano nella domanda la specie delle piante e le localita'
ove intendono esercitare la raccolta. La autorizzazione deve essere esibita ad
ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza. E' vietato a chiunque
ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura
arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui al primo comma del presente
articolo. Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le piante
officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.
ARTICOLO 9
La raccolta e/ o l' asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui alle
tabelle A e B nonche' di quantita' eccedenti quelle indicate all' articolo 3 della
presente legge con o senza fiori e/ o parti sotterranee puo' essere consentita
per scopi scientifici didattici o farmaceutici previa autorizzazione della Giunta
regionale su proposta dell' Assessore incaricato e fermo restando il regime dominicale
dei beni stessi. L' autorizzazione e' personale e a termine e deve precisare la
localita' lo scopo della raccolta la specie il numero approssimativo di esemplari
da raccogliere o da asportare. Il soggetto autorizzato e' tenuto a portare con
se' l' autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione e di trasporto
fino al luogo di destinazione nonche' ad esibirla a richiesta degli organi di
vigilanza.
ARTICOLO 10
Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non
spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla presente
legge provenienti da giardini vivai serre e colture floricole in genere. Le piante
non spontanee di cui al precedente comma i loro fiori e parti sotterranee se poste
in commercio devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto
dal produttore. Chiunque coltiva a fini commerciali piante appartenenti a specie
protette ai sensi della presente legge deve darne comunicazione scritta al Sindaco
ed al Presidente della Comunita' montana o del Consorzio dei Comuni per l' esercizio
delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.
ARTICOLO 11
Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati a disposizione
della popolazione presso la Regione le Province i Comuni le Comunita' montane
ed i Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati
con idonei mezzi illustrativi presso scuole uffici enti pubblici e nelle altre
sedi ritenute opportune.
ARTICOLO 12
Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l' applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate alle Comunita' montane
ed ai Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura. Alle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 13 si applica
la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento ed alla sanzione ivi
compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati nell' articolo
6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo Forestale dello
Stato.
ARTICOLO 13
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 5.000 a lire 50.000 per la violazione
delle disposizioni di cui all' articolo 8 sesto comma; b) da lire 10.000 a lire
100.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 3 4 e 7; c)
da lire 15.000 a lire 150.000 per chi non provvede alla comunicazione di cui all'
articolo 10 terzo comma; d) da lire 20.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio
le piante protette non spontanee di cui all' articolo 10 primo comma senza il
certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo; e) da
lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli
6 e 8 secondo comma; f) da lire 70.000 a lire 700.000 per irregolarita' nell'
esercizio delle attivita' autorizzate a norma dell' articolo 9. Sono inoltre confiscate
le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali e' stata
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma lettere
b) d) e).
ARTICOLO 14
Sono abrogati limitatamente al territorio della Regione Liguria gli articoli 2
3 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 e gli articoli 1 2 e 3 del rd 19 dicembre
1931 n. 1793.
ARTICOLO 15
Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese derivanti dall'
attuazione della presente legge si applica l' articolo 16 lettera b) della legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45.
ARTICOLO 16
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge si provvede mediante
utilizzo in termini di competenza di quota pari a lire 40.000.000 facente parte
dello stanziamento destinato al finanziamento del disegno di legge << Istituzione
del fondo di garanzia per il credito agrario >> ed iscritto al capitolo
9030 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per
ulteriori programmi di sviluppo >> dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l' anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione ai sensi
dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 del capitolo 2400 <<
Spese destinate agli interventi di tutela della flora spontanea >> con lo
stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 17
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria. Data a Genova addi' 30 gennaio 1984
TABELLE A B E C 2
Specie di piante spontanee
protette e delle quali e' vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto
allo stato secco.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO
1
1) Aquilegia species Aquilegia 2) Aster alpinus L. Astro delle Alpi 3) Campanula
sabatia De Not. Campanula savonese 4) Convolvolus sabatius Viv. Concolvolo savonese
5) Cyclamen species Ciclamino 6) Dictamnus albus L. Dittamo 7) Drosera rotundifolia
L. Rosolida 8) Eryngium spinalba Vill. Regina delle Alpi 9) Fritillaria species
Fritillaria 10) Leontopodium alpinum Cass. Stella alpina 11) Leuzea conifera (L.)
DC Centaurea conifera 12) Lilium bulbiferum L. Giglio rosso 13) Lilium martagon
L. Giglio Martagone 14) Lilium pomponium L. Giglio rosso 15) Nigritella nigra
(L.) Reichenb. Nigritella 16) Ophrys species Ofride 17) Peonia officinalis L.
Peonia officinale 18) Phyteuma cordatum Balbis Fiteuma di Balbis 19) Pinguicula
vulgaris Pinguicola 20) Primula marginata Curtis Primula marginata 21) Pulsatilla
alpina (L.) Delarbre Anemone alpino 22) Romulea ligustica Parl. Romulea ligure
23) Tulipa species Tulipano selvatico 24) Soldanella alpina L. Soldanella 25)
Viola valderia All. Viola di Valdieri.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
TABELLA B
1) Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) DA Webb Semprevivo giallo 2) Saxifraga
caesia L. Sassifraga cesia 3) Saxifraga callosa S. Sassifraga callosa 4) Saxifraga
oppositifolia L. Sassifraga a foglie opposte 5) Sempervivum arachnoideum L. Semprevivo
ragnateloso 6) Sempervivum calcareum Jordan Semprevivo calcareo 7) Sempervivum
tectorum L. Semprevivo dei tetti
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
TABELLA C
1) Arnica montana L. Arnica 2) Campanula isophylla Moretti Campanula a foglie
uguali 3) Convallaria majalis L. Mughetto 4) Daphne species Dafne 5) Echinops
ritro L. Cardo azzurro 6) Erythronium dens - canis L. Dente di cane 7) Galanthus
nivalis L. Bucaneve 8) Gentiana species Genziana 9) Gentianella species Genzianella
10) Iris graminea L. Giaggiolo selvatico 11) Iris lutescens L. Giaggiolo selvatico
12) Leucojum vernum L. Campanellina 13) Leuzea rhapontica (L.) G. Holub Centaurea
rapontica 14) Narcissus species Narciso 15) Orchis species Orchidea 16) Rhaponticum
bichnellii( Briq.) Dostal Fiordaliso rapontico 17) Ruscus aculeatus L. Pungitopo
18) Saxifraga cochlearis Reichenb. Sassifraga cocleare 19) Scilla bifolia L. 20)
Trollius europaeus L.
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1984
___Num:0009
___Boll__Uff__Num:07
___Boll__Uff__Anno:1984