"Legge-quadro
in materia di incendi boschivi"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 30 novembre 2000
Capo
I
PREVISIONE,
PREVENZIONE
E
LOTTA ATTIVA
Art.
1.
(Finalità
e princìpi)
1.
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla
difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile
per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono
in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva
contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze
previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione,
informazione ed educazione ambientale.
3.
Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali
e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali
previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime
e previe opportune intese.
Art.
2.
(Definizione)
1.
Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree
boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati
o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Art.
3.
(Piano
regionale di previsione, prevenzione
e
lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1.
Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla
base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale,
per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito
denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della
stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale
dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di seguito denominata "Conferenza unificata".
2.
Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni
dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma
1.
3.
Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
a)
le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b)
le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita
cartografia;
c)
le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia
tematica aggiornata, con l‚indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d)
i periodi a rischio di incendio boschivo, con l‚indicazione dei dati anemologici
e dell'esposizione ai venti;
e)
gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f)
le azioni determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di incendio nelle
aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c)
e d);
g)
gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche
attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
h)
la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse
umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i)
la consistenza e la localizzazione delle
vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento
idrico;
l)
le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà
di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare
nelle aree a più elevato rischio;
m)
le esigenze formative e la relativa programmazione;
n)
le attività informative;
o)
la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
4.
In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita
la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività
di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle
strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.
5.
Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a
tutti gli effetti, i piani antincendio boschivi già approvati dalle regioni.
Art.
4.
(Previsione
e prevenzione
Del
rischio di incendi boschivi)
1.
L‚attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, lettere c), d) ed e),
delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici
di pericolosità.Rientra nell'attività di previsione l‚approntamento dei dispositivi
funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.
2.
L‚attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre
le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla
mitigazione dei danni conseguenti.A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi
e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed
in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente
alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei
volti a migliorare l‚assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.
3.
Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo
3.Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi
a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione
selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi
boschivi.
4.
Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative
alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze
in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado
di rischio di incendio boschivo del territorio.
5.
Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione
e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Art.
5.
(Attività
formative)
1.
Ai fini della crescita e della promozione di un‚effettiva educazione ambientale
in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d‚intesa,
l‚integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni
ordine e grado.
2.
Le regioni curano, anche in forma associata, l‚organizzazione di corsi di carattere
tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione,
prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3.
Per l‚organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi
anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
6.
(Attività
informative)
1.
Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi
della legge 7 giugno 2000, n. 150, l‚informazione alla popolazione in merito
alle cause determinanti l‚innesco di incendio e alle norme comportamentali da
rispettare in situazioni di pericolo.La divulgazione del messaggio informativo
si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico,
istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
Art.
7.
(Lotta
attiva contro gli incendi boschivi)
1.
Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività
di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
da terra e aerei.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l‚Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale,
avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di
spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l‚efficacia
operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale
addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3.
Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,
lettera h), e assicurano il coordinamento
delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo
con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo
le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle
proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre
a terra:
a)
di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
b)
di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo
la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata
idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
c)
di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello
Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità
competente che ne potrà disporre l‚utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d)
di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4.
Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al
comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5.
Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini
dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi
boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello
Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6.
Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle
finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle
attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo
rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data
priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui
all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti
in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse
dal fuoco.
Art.
8.
(Aree
naturali protette)
1.
Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali
protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni, un‚apposita sezione, definita di intesa
con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello
Stato.
2.
Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito
piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta
degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato.Detto piano costituisce
un‚apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3.
Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle
aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle
province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite
dalle regioni.
4.
Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e
svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.
Art.
9.
(Attività
di monitoraggio e relazione al Parlamento)
1.
Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento,
svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge
e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce
al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.
Capo
II
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
E
SANZIONI
Art.
10.
(Divieti,
prescrizioni e sanzioni)
1.
Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco
non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio
per almeno quindici anni.È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche
necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.In tutti
gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati
entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente
richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È
inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di
edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili
ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia
stata già rilasciata, in data precedente l‚incendio e sulla base degli strumenti
urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono
vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento
e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono
altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2.
I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano
regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto,
i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche
dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.Il catasto è aggiornato
annualmente.L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale
termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i
successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
E‚ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni
relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3.
Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa,
per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e
nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica
una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire
800.000.
4.
Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture
e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su
soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l‚articolo 20,
primo comma, lettera c), della legge
28 febbraio 1985, n. 47.Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5.
Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le
azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f),
determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di incendio.
6.
Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a
lire 20.000.000.Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile
appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7.
In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti
attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca
della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente
l'esercizio dell'attività.
8.
In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione
concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima
dei danni al soprassuolo e al suolo.
Art.
11.
(Modifiche
al codice penale)
1.
Dopo l‚articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art.
423-bis. - (Incendio boschivo). ˆ Chiunque
cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati
al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a
dieci anni.
Se
l‚incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione
da uno a cinque anni.
Le
pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio
deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le
pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio
deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2.
All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque"
sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
423-bis,".
3.
All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4.
All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Se
al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati
al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo
423-bis".
5.
All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli
precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e
424".
6.
All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7.
All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque"
sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo
comma dell'articolo 423-bis,".
Capo
III
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE,
ABROGAZIONE
DI NORME
ED
ENTRATA IN VIGORE
Art.
12.
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento
dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte
nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite
unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione
civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per analoga destinazione.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle
funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma
2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire
20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio
boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il
Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente
proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale
boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;
alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire
agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni
loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l‚anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l‚accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3.
A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni
di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si
provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse
fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.
4.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio
di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti assegnati agli organi competenti.
5.
Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle
zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo
3, comma 3, lettera g), è autorizzata
la spesa di lire 3 miliardi per l‚anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale
di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività
della stessa.Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l‚anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l‚accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l‚attuazione
della presente legge.
7.
Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento,
effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla
presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro
diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti.Con
decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei
provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle
relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale
di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono
essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente
legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili
in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Art.
13.
(Norme
abrogate ed entrata in vigore)
1.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a)
la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi;
b)
il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.