Pubblicata nella G.U.C.E.
22 Luglio 1992,
n. 206. Entrata in vigore il 10 Giugno 1992.
Termine di recepimento: 10 Giugno 1994.
Il Consiglio delle Comunità
europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione, visto
il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità
dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora
e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse
generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del
trattato; considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale
(1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e
delle risorse naturali; considerando che la presente direttiva, il cui scopo
principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo
conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali,
contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento
di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento
e la promozione di attività umane; considerando che, nel territorio europeo
degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un
numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli
habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità
e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera,
per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro
conservazione; considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su
taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli
come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne
la conservazione; considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento
degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato
di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione
per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito;
considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate
o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente; considerando che,
in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione
agli obiettivi di conservazione previsti; considerando che i siti che possono
essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli
Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi
eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che
la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat
naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria; considerando
che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli
obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà
designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata; considerando
che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali
prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità
comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire
un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un
lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità
e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio
"chi inquina paga" è di applicazione limitata; considerando
che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere
previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle
risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità; considerando
che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo,
la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per
la flora e la fauna selvatiche; considerando che occorre garantire la realizzazione
di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali
e delle specie di cui alla presente direttiva; considerando che a complemento
della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale
di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere
misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione
lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione,
pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;
considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente
direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione
di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri
in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della
direttiva; considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e
tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre
di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal
fine; considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter
adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli
allegati da parte del Consiglio; considerando che dovrà essere creato
un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione
della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento
comunitario; considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare
la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché
l'eventuale introduzione di specie non indigene; considerando che l'istruzione
e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono
indispensabili per garantirne l'efficace attuazione ha adottato la presente
direttiva:
Definizioni
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare
gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche
in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).
b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle
loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali
o seminaturali.
c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio
di cui all'articolo 2:
I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero:
II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione
o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
ovvero
III) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più
delle sei regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale,
macaronesica e mediterranea. Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare
nell'allegato I.
d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano
di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione
la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza
della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio
di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati
da un asterisco (*) nell'allegato I.
e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei
fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle
specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza
la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché
la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo
2. Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato
"soddisfacente" quando:
- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili
o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo
termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi
della lettera i).
f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici
in
cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.
g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo
2:
I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende
in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili
nell'area del paleartico occidentale, oppure
II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle
specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora
persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e
che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano
di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o
sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità
del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro
stato di conservazione.
Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.
h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui
conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a
causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale
compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono
contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.
i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che,
influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione
e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;lo
"stato di conservazione" è considerato" soddisfacente"
quando
- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano
che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un
elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né
rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente
affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente
delimitata.
k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche
cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare
un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato
II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire
in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o
che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità
biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.
Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria
corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali
specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro
vita e riproduzione.
l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato
dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale
in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento
o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate
nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire
dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti
essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base
ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura
o ad un altro elemento.
n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20. Punto così
modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione
europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata
adesione del Regno di Norvegia.
Articolo 2
1. Scopo della presente direttiva
è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel
territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare
il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali
e locali.
Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie
Articolo 3
1. È costituita una
rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata
"natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi
di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato
II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in
uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La
rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale
classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione
della
rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo
4, esso designa
siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di
cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare
la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza,
allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza
per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.
Articolo 4
1. In base ai criteri di cui
all'allegato III
(fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone
un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato
I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti.
Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai
luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano
gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per
le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti
solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli
elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati
membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito
della sorveglianza di cui all'articolo 11.
L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla
notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni
sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione,
la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione
dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base
di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo
21.
2. In base ai criteri di cui all'allegato III
(fase 2) e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui
all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli
Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla
base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui
si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o
più specie prioritarie. Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat
naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale,
possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato
III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione
dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio. L'elenco
dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati
i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari
o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo
la procedura di cui all'articolo 21.
3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di
sei anni dopo
la notifica della presente direttiva.
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della
procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito
come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro
un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza
dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato
I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura
2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono
su detti siti.
5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo
comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2,
3 e 4.
Articolo 5
1. In casi eccezionali in
cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo
4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat
naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni
scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il
mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza
di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione
bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici
utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la
controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio
una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza
comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di
tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed inattesa di una decisione del Consiglio,
il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo
2.
Articolo 6
1. Per le zone speciali di
conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie
che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati
ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative
o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti
nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali
di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate,
nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione
del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente
o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione
del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul
sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno
il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se
del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza
sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi
di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa
necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata.
Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.Qualora
il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o
una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse
con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive
di primaria importanza per l'ambiente ovvero,previo parere della Commissione,
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Articolo 7
Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.
Articolo 8
1. Gli Stati membri, parallelamente
alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di
conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o
specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento
comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi
di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per
i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento,
le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie
nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento,
compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure
di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel
territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di
specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato
membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo
la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento
disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di
azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono
un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4,
paragrafo 4.
5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di
azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i
cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono
riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21
nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate
dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove
opportuno, della nuova situazione del sito in questione.
6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate,
gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare
un deterioramento delle zone stesse.
Articolo 9
La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.
Articolo 10
Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
Articolo 11
Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.
Tutela delle specie
Articolo 12
1. Gli Stati membri adottano
i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle
specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione
naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie
nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di
riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione
ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari
presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa
in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi
per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture
o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV,
lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono
le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che
le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo
sulle specie in questione.
Articolo 13
1. Gli Stati membri adottano
i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di
rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con
divieto di:
a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere
deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella
loro area di ripartizione naturale;
b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali
o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale,
salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente
direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le
fasi del ciclo
biologico delle piante cui si applica il presente articolo.
Articolo 14
1. Gli Stati membri, qualora
lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11,
adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di
esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato
V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento
in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare
la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre
comprendere segnatamente:
- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale
e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che
tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita,
del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione
artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde
ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
Articolo 15
Per quanto riguarda la cattura
o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V,
lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il
prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera
a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare
localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità
delle popolazioni di tali specie, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera
a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato
VI, lettera b).
Articolo 16
1. A condizione che non esista
un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in
uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata
nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle
disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai
boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria
importanza per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione
di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa
la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva
ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni
esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità
nazionali competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione,
conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo
del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro
il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa
il Comitato.
3. Le informazioni dovranno indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresala
natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative
non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati
e i motivi della loro utilizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni
richieste sono
soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati,
entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.
Informazione
Articolo 17
1. Ogni sei anni a decorrere
dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano
una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della
presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative
alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo1, nonché
la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei
tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato
II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale
relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa
alla Commissione e resa nota al pubblico.
2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui
al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi
ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante
le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle
autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione,
dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione,
al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo
1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo,
al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente
direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.
Ricerca
Articolo 18
1. Gli Stati membri e la Commissione
promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli
obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi
procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento
della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.
2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche
necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata
la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.
Procedure di modifica degli allegati
Articolo 19
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
Comitato
Articolo 20
La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Articolo 21
1. Il rappresentante della
Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può
fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato
per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della
Commissione. Nelle votazioni al Comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti
degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente
non partecipa alla votazione.
2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere
del Comitato.Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato,
o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio
una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui
gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
Disposizioni complementari
Articolo 22
Nell'attuare le disposizioni
della presente direttiva, gli Stati membri:
a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro
territorio di
cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione,
sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze
acquisite in
altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in
modo
efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente,
e purché
tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico
interessato;
b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una
specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare
alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale
né alla
fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano
siffatta
introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati
al
Comitato per informazione;
c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare
le
specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché
gli habitat
naturali.