DELIBERA CIPE n.137/98 G.U. n.33 10/2/99
LINEE GUIDA PER LE POLITICHE E MISURE NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DEI GAS SERRA
I L C I P E
VISTA la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992,
concernente la "stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di
gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze
delle attività umane al sistema climatico".
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, che trasferisce alle Regioni
e agli Enti Locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale ed
energetica e considerate le funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, alla Conferenza Unificata per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni, le Provincie Autonome, le Autonomie Locali;
VISTO il Protocollo, adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza
delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici, che impegna gli Stati
membri dell'Unione Europea a ridurre , entro il periodo compreso tra il 2008
e il 2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli
del 1990;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea Com (98)353 "Climate
Change - Towards an EU post-Kyoto strategy", che individua le linee di
sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo
di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura,
all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo
di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di
flessibilità;
VISTA la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea
del 17 giugno 1998, che impegna l'Italia - nell'ambito degli obblighi della
UE stabiliti dal Protocollo di Kyoto - alla riduzione delle proprie emissioni
di gas serra nella misura del 6.5% rispetto ai livelli del 1990 (corrispondente
ad una riduzione effettiva di 100 milioni di tonnellate – equivalenti
di anidride carbonica) entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012, sulla
base di un programma di riduzioni che dovrà essere attuato a partire
dal 2002 e verificato annualmente dalla UE;
VISTE le direttive, richiamate dalla predetta decisione dell'UE del 17 giugno
1998: 96/61/CE in
materia di utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per la protezione
dell'ambiente e l'efficienza energetica, ai fini dell'autorizzazione di nuovi
impianti industriali e della riautorizzazione degli impianti esistenti;96/92/CE
in materia di liberalizzazione del mercato e uso efficiente dell'energia elettrica,
nonché‚ la direttiva approvata in data 11 maggio 1998 in materia
di distribuzione e vettoriamento del gas naturale;
VISTI il Libro Bianco della Commissione Europea sulle Fonti Rinnovabili del
26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'Energia dell'Unione
Europea dell'8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998, ugualmente richiamati dalla
decisione del 17 giugno 1998, che sottolineano l'esigenza di favorire con
adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri
delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale, dell'efficienza
energetica;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea su "Trasporti e CO2"
(COM(98)204) che indica le misure per la riduzione delle emissioni del settore
dei trasporti, relative alle tecnologie di costruzione degli autoveicoli,
alla applicazione delle migliori e più efficienti tecniche disponibili
per l'organizzazione delle diverse modalità di trasporto, alla utilizzazione
della fiscalità come strumento di internalizzazione dei costi e promozione
delle forme di trasporto a minori emissioni;
VISTO il quinto Programma Quadro dell'Unione Europea per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico e attività dimostrative 1998-2002;
VISTO il Programma Nazionale Energia Rinnovabile da Biomasse, predisposto
dal Ministero per le Politiche Agricole il 24 giugno1998;
VISTO il "Libro verde sulle fonti rinnovabili di energia" elaborato
dall'ENEA in collaborazione con i Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nel Luglio 1998;
VISTO il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 1999-2001, ed
in particolare il capitolo V dedicato alle politiche per l'occupazione e lo
sviluppo, che richiama tra l’altro l'esigenza di sviluppare politiche
e misure per la protezione dell'ambiente ed in particolare per la riduzione
delle emissioni dei gas serra nei diversi settori;
VISTA la propria delibera in data 3 dicembre 1997, concernente la "Seconda
Comunicazione Nazionale alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici",
che ha indicato i programmi per il contenimento delle emissioni dei gas serra
che dovranno essere predisposti dalle amministrazioni competenti in modo coordinato
tra loro e secondo il criterio della massima efficienza ambientale ed economica;
VISTO il D.P.C.M. 20 marzo 1998 che istituisce il Gruppo di Lavoro Interministeriale
(istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20
marzo 1998 per assicurare un elevato livello di coordinamento dei programmi
delle amministrazioni nei settori individuati dalla delibera del CIPE del
3 dicembre 1997);
VISTA la propria delibera in data 5.8.1998 concernente il regolamento interno
del CIPE ed in particolare l’art. 2 comma 1 che istituisce tra l’altro
, a supporto dell’attività del Comitato, la Commissione per lo
sviluppo sostenibile;
VISTE le risultanze della seduta di insediamento della predetta Commissione
in data 8.9.1998, in particolare per quanto riguarda l’inserimento del
citato Gruppo di Lavoro istituito con DPCM il 20.3.1998 nell’ambito
della Commissione stessa;
VISTO lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
in data 10 luglio 1998, che stabilisce le funzioni dell'ENEA come Agenzia
Nazionale per l'Energia e l'Ambiente, finalizzata in particolare a "fornire
supporto tecnico specialistico alle Amministrazioni competenti per le azioni
pubbliche in ambito nazionale ed internazionale";
CONSIDERATO che il Protocollo di Kyoto in data 10.12.1997:
a) ha stabilito che dovranno essere ridotte le emissioni dei sei principali
gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della
fascia di ozono, individuati nell'Anidride Carbonica (C02 ), il Metano (CH4),
il Protossido di azoto (N2O), gli Idrofluorocarburi (HFC), i Perfluorocarburi
(PFC) e l'Esafluoruro di zolfo (SF6);
b) ha individuato le azioni che dovranno essere realizzate dai Paesi "Annex
1" (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) per la
riduzione delle emissioni, con particolare riferimento a:
promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori;
sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;
protezione ed estensione delle foreste per l'assorbimento del carbonio;
promozione dell'agricoltura sostenibile;
limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;
misure fiscali appropriate
per disincentivare le emissioni di gas serra;
c) ha istituito tre meccanismi di flessibilità, integrativi alle azioni
nazionali, per contribuire all’attuazione degli impegni di riduzione delle
emissioni attraverso la realizzazione di azioni comuni tra più paesi
"Annex 1" (Joint Implementation), o mediante la cooperazione con i
paesi "Non Annex 1" (Paesi in via di sviluppo o di nuova industrializzazione)
per lo sviluppo compatibile ( Clean Development Mechanism), oppure attraverso
il commercio internazionale dei permessi di emissione ( Emissions Trading );
d) ha individuato come misura aggiuntiva per la riduzione delle emissioni anche
l'assorbimento di carbonio ottenuto mediante attività di afforestazione
e riforestazione a partire dal 1990;
CONSIDERATO che i programmi individuati dalla richiamata delibera del 3.12.1997
sono coerenti con le azioni individuate dal Protocollo di Kyoto e con le politiche
e misure richiamate dalla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente
dell'UE del 17 giugno 1998;
CONSIDERATO che il mercato nazionale dell'energia dovrà attuare entro
tempi brevi profonde modifiche determinate dalla attuazione delle direttive
europee in materia di liberalizzazione del mercato e uso efficiente dell'energia
elettrica, oltreché‚ in materia di distribuzione e vettoriamento
del gas naturale e che, a tal fine, è stata convocata per il 25-28.11.1998
la Conferenza Nazionale Energia e sull’Ambiente;
RITENUTO che i programmi per la riduzione delle emissioni di gas serra individuati
dalla delibera del CIPE del 3 dicembre 1997, e predisposti secondo le indicazioni
del Protocollo di Kyoto e nell'ambito delle linee guida definite dall'Unione
Europea, potranno costituire una opportunità per la modernizzazione dell'Italia
secondo i criteri dell'efficienza ambientale ed energetica, ed aprire nuove
prospettive alla cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo
e quelli del centro-est Europa ad economia in transizione;
PRESO ATTO del documento "Linee Guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni dei gas serra", predisposto dal Gruppo di
Lavoro Interministeriale;
VISTA la proposta del Ministero dell’Ambiente n. 3782/98/SIAR del 29 settembre
1998
DELIBERA
1. Sono approvati i seguenti obiettivi di riduzione delle emissioni, che includono
anche quelli conseguibili con i meccanismi di flessibilità istituiti
dal protocollo di Kyoto e le relative azioni nazionali contenute nelle "Linee
guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas
serra" citate in premessa
AZIONI NAZIONALI PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DEI GAS SERRA
Mt CO2
2002
Mt CO2
2006
MtCO2
2008-2012
AUMENTO DI EFFICIENZA NEL
PARCO TERMOELETTRICO
-4/5
-10/12
-20/23
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
NEL SETTORE DEI TRASPORTI
-4/6
-9/11
-18/21
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
-4/5
-7/9
-18/20
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
NEI SETTORI INDUSTRIALE / ABITATIVO / TERZIARIO
-6/7
-12/14
-24/29
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
NEI SETTORI NON ENERGETICI
-2
-7/9
-15/19
ASSORBIMENTO DELLE EMISSIONI DI CO2 DALLE FORESTE
(-0,7)
TOTALE
-20/25
-45/55
-95/112
1.1. Per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in attesa dell’eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima, si farà fronte oltre che con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna Amministrazione interessata, con le risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla finanziaria ’99 (atto Camera 5267 - art. 8 - lett. e), a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
1.2. La Commissione per lo Sviluppo Sostenibile, predispone i provvedimenti
attuativi di cui alla presente delibera, e svolge in via generale l’attività
di monitoraggio sulla attuazione delle politiche e misure nazionali individuate
dalle Linee Guida, valutando altresì la coerenza dei programmi e degli
investimenti pubblici con gli obiettivi di riduzione delle emissioni individuati
dalla presente delibera tenendo anche conto del livello realizzativo delle azioni
predisposte in ottemperanza alle decisioni comunitarie dagli altri Paesi dell’U.E.
1.3. Il supporto tecnico all’attività della Commissione Sviluppo
Sostenibile è assicurato dal Gruppo di Lavoro Interministeriale richiamato
in premessa - integrato dai rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri,
delle Finanze e del Commercio con l’Estero - e coadiuvato dall’ENEA,
nell’ambito degli accordi di programma con i Ministeri dell’Ambiente
e dell’Industria.
I criteri e le modalità di funzionamento del Gruppo di Lavoro, nonché
le eventuali modifiche nella composizione, saranno stabiliti con provvedimento
della Commissione.
1.4. La Commissione promuoverà l’organizzazione di un osservatorio
per il monitoraggio dell’attuazione dei programmi e delle misure previsti
dalla presente delibera in collaborazione con ENEA, ANPA, le Amministrazioni
dello Stato, le Regioni e le Province Autonome.
2. Sulla base dei lavori della Commissione Sviluppo Sostenibile e tenuto conto
delle conclusioni della Conferenza Nazionale Energia Ambiente, richiamata in
premessa:
2.1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con i Ministri
della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, dei Lavori Pubblici, dell'Industria, per le Politiche Agricole,
sentita la Conferenza Unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma
nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici", con riferimento
prioritario a :
sviluppo di programmi di informazione al pubblico a cura delle Amministrazioni Pubbliche;
promozione di campagne di
informazione da parte di imprese pubbliche e private, associazioni, mediante
accordi con le Amministrazioni Pubbliche.
2.2. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dell'Industria,
dei Lavori Pubblici e per le Politiche Agricole, sentita la Conferenza Unificata,
sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma nazionale per la ricerca
sul clima", sulla base dei seguenti criteri:
censimento delle attività di ricerca in Italia sulla protezione del clima;
sviluppo dei programmi di ricerca, in collegamento con la comunità scientifica internazionale, ed i programmi internazionali , con priorità alle attività organizzate nell'ambito WMO e IPCC.
2.3. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro per le Politiche Agricole, d'intesa
con i Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, dei Trasporti, delle Finanze e
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentita la
Conferenza Unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma
nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali" per
il raggiungimento degli obiettivi indicati dalle Linee Guida, che individua
i criteri e gli indirizzi finalizzati a :
coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione di energia;
recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali, zootecnici ed agroindustriali per la produzione di energia;
produzione di biocombustibili e biocarburanti;
produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse;
impiego di energia da biomasse nei settori dei trasporti e del riscaldamento;
applicazione di misure di compensazione, di agevolazioni e incentivi per le produzioni agricole non alimentari, e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili;
assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali;
accordi volontari tra le Amministrazioni e gli operatori economici del settore agricolo ed agro-industriale per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle Linee Guida.
2.4. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'Industria, d'intesa con i Ministri
dell'Ambiente, per le Politiche Agricole, dei Lavori Pubblici, delle Finanze
e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentita
la Conferenza Unificata, al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle
Linee Guida, sottopone all'approvazione del CIPE il "Libro Bianco per la
valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", predisposto sulla base
del "Libro Verde" richiamato in premessa.
2.5. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della Commissione Sviluppo
Sostenibile, il Ministro dei Trasporti , nell'ambito del Piano Generale dei
Trasporti, d'intesa con i Ministri dell'Ambiente, dell'Industria e dei Lavori
Pubblici, sentita la Conferenza Unificata, ai fini del conseguimento degli obiettivi
individuati dalle Linee Guida, elabora e sottopone all'approvazione del CIPE
il "Libro Bianco per la mobilità sostenibile"
3. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione Sviluppo
Sostenibile il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro della Sanità,
dell'Industria, per le Politiche Agricole, sentita la Conferenza Unificata,
al fine di conseguire obiettivi individuati dalle Linee Guida, adotta i provvedimenti
relativi a:
a) definizione dei criteri per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili,
di cui alla direttiva 96/61/CE, ai fini della migliore efficienza energetica,
degli impianti di produzione di energia elettrica e industriali;
b) regolamentazione della combustione delle biomasse a fini energetici;
c) regolamentazione degli usi dei biocarburanti e dei biocombustibili ai sensi
dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349
4. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della Commissione Sviluppo
Sostenibile, il Ministro dell'Industria, d'intesa con i Ministri dell'Ambiente
e dei Lavori Pubblici, sentita la Conferenza Unificata, stabilisce gli standards
e le linee guida per l'uso di dispositivi energetici più efficienti e
per la riduzione dei consumi per il riscaldamento ed il condizionamento, nel
settore dell'edilizia civile, sia pubblica che privata al fine di conseguire
gli obiettivi individuati dalle Linee Guida.
5. Entro il 31 dicembre 1999, laddove non siano stati stipulati accordi volontari
tra gli operatori e le Amministrazioni che soddisfino agli obiettivi indicati
dalle Linee Guida, sulla base dei lavori della Commissione Sviluppo Sostenibile:
5.1. Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro della Sanità,
dell'Industria, per le Politiche Agricole e dei Trasporti, sentita la Conferenza
Unificata, - anche in considerazione della direttiva 96/62/CE per la tutela
della qualità dell'aria, delle direttive europee "auto oil"
in materia di emissioni dagli autoveicoli, delle decisioni adottate dal Consiglio
dei Ministri dell'UE in materia di riduzione dei consumi di carburanti fossili,
della legge 413/97 in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da
benzene e da idrocarburi policiclici aromatici, al fine di conseguire gli obiettivi
individuati dalle Linee Guida, adotta i provvedimenti relativi a:
a) impiego obbligatorio del biodiesel, negli autoveicoli destinati al trasporto
pubblico, a partire dai Comuni con oltre 100.000 abitanti;
b) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con il gasolio distribuito
nella rete;
c) impiego del bioetanolo, ai fini della produzione di ETBE da miscelare nelle
benzine distribuite nella rete;
d) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con gasolio destinato alla
nautica da diporto.
5.2. Il Ministro dell'Industria, d'intesa con i Ministri dell'Ambiente e della
Sanità, sentita la Conferenza Unificata, - anche in considerazione della
direttiva 96/61/CE per la prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento
e della direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del mercato e l'uso efficiente
dell'energia elettrico - individua i criteri e le misure per aumentare l'efficienza
del parco termoelettrico, a partire dagli impianti di produzione di energia
che comportano alti consumi e basse rese e che sono destinati ad un ruolo marginale,
per effetto della stessa liberalizzazione del mercato elettrico.
5.3. Il Ministro dell'Industria, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentita
la Conferenza Unificata, stabilisce gli standards e le linee guida per la riduzione
dei consumi energetici nei settori industriali e terziario, al fine di raggiungere
gli obiettivi indicati dalle Linee Guida.
5.4. Il Ministro dei Trasporti, d'intesa con i Ministri dell'Ambiente, dell'Industria,
e dei Lavori Pubblici, sentita la Conferenza Unificata, adotta i provvedimenti
relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei
trasporti, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle Linee Guida,
considerando il seguente ordine di priorità:
a) sostituzione progressiva della flotta autoveicoli pubblici con autoveicoli
a basse emissioni;
b) sviluppo del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane,
con la contestuale limitazione del traffico autoveicolare privato, e la promozione
dei percorsi ciclabili urbani;
c) trasferimento di una quota progressiva del trasporto merci da strada a ferrovia/cabotaggio.
5.5. Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con i Ministri dell'Industria e per
le Politiche Agricole, sentita la Conferenza Unificata adotta i provvedimenti
relativi alla riduzione delle emissioni nei settori non energetici, al fine
di raggiungere gli obiettivi indicati dalle Linee Guida, considerando il seguente
ordine di priorità:
a) riduzione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
b) promozione del riciclaggio dei rifiuti;
c) riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli
e) limitazioni dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro
di zolfo, nei processi industriali e negli usi delle apparecchiature contenenti
tali sostanze.
I suddetti provvedimenti e misure possono essere emanati anche con riferimento
a specifici settori per i quali non siano stati definiti gli accordi volontari,
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati dalle Linee Guida,
ovvero in caso di mancato rispetto degli accordi volontari stessi
6. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione Sviluppo
Sostenibile:
6.1. Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con i Ministri, dell'Industria, per
le Politiche Agricole, dei Lavori Pubblici, della Ricerca Scientifica, delle
Finanze, del Tesoro, e del Commercio con l'Estero e degli Affari Esteri, sentita
la Conferenza Unificata, individua i criteri e le misure per favorire le iniziative
da sviluppare nell'ambito dei meccanismi di "Joint Implementation"
e "Clean Development Mechanism" , e in particolare stabilisce:
a) le modalità attraverso le quali le rappresentanze italiane nei paesi
firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite, e presso le istituzioni
finanziarie multilaterali, dovranno promuovere e assistere i programmi italiani
di cooperazione nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, in particolare
valorizzando gli effetti dei programmi di cooperazione economica e industriale
sulla riduzione delle emissioni tendenziali dei gas serra. A tal fine Il Ministero
degli Affari Esteri impartisce le opportune direttive alle rappresentanze italiane
nei paesi firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite e presso
le istituzioni finanziarie multilaterali;
b) le misure a favore delle imprese che partecipano ai programmi di cooperazione
internazionale nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, sulla base
di accordi volontari con le Amministrazioni Pubbliche;
c) l'istituzione di una Segreteria "dei meccanismi flessibili del Protocollo
di Kyoto" con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero
dell'Industria, del Tesoro e degli Affari Esteri per la promozione di progetti
che dovranno comunque essere attuati nell'ambito di accordi volontari tra l'Amministrazione
e le imprese.
6.2. Il Ministro del Tesoro, d'intesa con i Ministri delle Finanze, dell'Ambiente,
dell'Industria, del Commercio con l'Estero, sentita la Conferenza Unificata,
stabilisce le procedure per il commercio dei permessi di emissione nell'ambito
del meccanismo di "Emissions Trading" adottato dal Protocollo di Kyoto,
e definisce le modalità attraverso le quali la segreteria di cui al precedente
punto 5.1. c) certifica le transazioni dei permessi di emissione
7. Entro il 31 dicembre 1999, il Ministro dell'ambiente, sulla base delle proposte
formulate dalla Commissione Sviluppo Sostenibile, presenterà un rapporto
al CIPE ed alla Conferenza Unificata sull'attuazione della presente delibera.
Il rapporto, oltre a documentare lo stato di attuazione dei programmi e delle
misure previste, dovrà indicare, per quanto possibile, l'articolazione
e la dimensione su scala regionale delle misure di riduzione.
Roma, 19 novembre 1998
IL PRESIDENTE (On.le Massimo D’Alema)