DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227
Orientamento e modernizzazione
del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57.
(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale italiana
n. 137 del 15 giugno 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile
2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari
regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione
della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico
e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché
alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio
forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale
e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile
con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze
interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki
e Lisbona.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni
svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato
le attività volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi
pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone
montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.
Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in
vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione
di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché
un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità
del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi
bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di
difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia
del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva
a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri
quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione
dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni
non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa.
La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove
non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco
i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,
i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini
pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità
di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui
al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono
devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media
non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione
effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione
bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì
assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità
di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia
del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre
superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità
del bosco.
Art. 3 - Programmazione forestale
1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole
e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza,
in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di
tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio
di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali.
A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare
nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono
specifiche linee di politica forestale nazionale atte a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia
nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento
alla conservazione della biodiversità;
b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale,
anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di
Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri
generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco
e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione,
il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani.
Art. 4 - Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo
1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo,
ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata
a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni
rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità,
con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa
dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione
frangivento e di igiene ambientale locale.
3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con
specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati.
Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione
del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali
frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione
alla trasformazione di coltura.
5. Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del
rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree
devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è
stata autorizzata la trasformazione di coltura.
6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il
versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento
compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio
idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in
altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione
di opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento
di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.
Art. 5 - Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco
1. Le regioni dettano norme affinché venga garantito il recupero dei
boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica
incolumità.
2. Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi degli
enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione
economica e multifunzionalità.
3. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile
delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie
promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre
forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini
di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di
cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 6 - Disciplina delle attività selvicolturali
1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia
nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone
montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali
ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento
fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico
e paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la
conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo,
fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria
o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì
il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate
alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento
regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale
sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli
interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri
motivi di interesse pubblico.
3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità,
con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle
necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare
all'invecchiamento a tempo indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche
norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 7 - Promozione delle attività selvicolturali
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità,
le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori,
opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione
aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono
estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione
e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
Art. 8 - Esercizio di attività selvicolturali
1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche
nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Art. 9 - Materiale forestale di moltiplicazione
1. Le regioni istituiscono il libro dei boschi da seme per il territorio di
propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti, gli alberi
e le piantagioni di alberi da seme per la produzione di materiale forestale
di moltiplicazione. Le regioni inviano al Ministero delle politiche agricole
e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire il Registro
nazionale del materiale forestale di moltiplicazione.
Art. 10 - Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale
1. Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale
nazionale in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali
di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversità di Bosco
Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione
della biodiversità forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle
politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di
esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e
modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista
ecologico. A tali stabilimenti è riconosciuta, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità
forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresì abilitati alla certificazione
delle analisi sulla qualità del seme e possono coadiuvare le regioni
nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di
cui all'articolo 9.
Art. 11 - Certificazione delle attività forestali ecocompatibili
1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale
le regioni promuovono la certificazione dei processi gestionali e produttivi
del settore forestale.
Art. 12 - Ricerca, formazione e informazione
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove
e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche
in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonché
attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore
forestale.
2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo
operanti nel settore forestale.
3. È istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale
del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti
dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale,
con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali.
4. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico
nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito
di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori
del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attività
di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle
esternalità da esso svolte in favore della società, avvalendosi
a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero
dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.
Art. 13 - Disposizioni applicative
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 14 - Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'articolo 8 del presente decreto, quantificato in
lire 11,166 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a) quanto all'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1999;
b) per gli anni 2002 e 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali
BORDON, Ministro dell'ambiente
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero
LOIERO, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
-------------------
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Omissis ......
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile
2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari
regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione
della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico
e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché
alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio
forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale
e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile
con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze
interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki
e Lisbona.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni
svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato
le attività volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi
pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone
montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.
Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. Agli effetti del presente
decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della
Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione
di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché
un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità
del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi
bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di
difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia
del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva
a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri
quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione
dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni
non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa.
La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove
non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco
i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,
i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini
pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità
di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui
al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono
devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media
non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione
effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione
bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì
assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità
di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia
del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre
superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità
del bosco.
Art. 3 - Programmazione forestale
1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole
e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza,
in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di
tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio
di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali.
A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare
nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono
specifiche linee di politica forestale nazionale atte a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia
nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento
alla conservazione della biodiversità;
b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale,
anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di
Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri
generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco
e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione,
il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani.
Art. 4 - Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo
1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo,
ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata
a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni
rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità,
con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa
dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione
frangivento e di igiene ambientale locale.
3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con
specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati.
Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione
del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali
frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione
alla trasformazione di coltura.
5. Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del
rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree
devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è
stata autorizzata la trasformazione di coltura.
6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il
versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento
compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio
idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in
altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione
di opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento
di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.
Art. 5 - Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco
1. Le regioni dettano norme affinché venga garantito il recupero dei
boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica
incolumità.
2. Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi degli
enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione
economica e multifunzionalità.
3. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile
delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie
promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre
forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini
di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di
cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 6 - Disciplina delle attività selvicolturali
1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia
nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone
montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali
ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento
fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico
e paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la
conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo,
fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria
o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì
il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate
alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento
regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale
sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli
interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri
motivi di interesse pubblico.
3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità,
con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle
necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare
all'invecchiamento a tempo indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche
norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 7 - Promozione delle attività selvicolturali
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità,
le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori,
opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione
aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono
estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione
e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
Art. 8 - Esercizio di attività selvicolturali
1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche
nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Art. 9 - Materiale forestale di moltiplicazione
1. Le regioni istituiscono il libro dei boschi da seme per il territorio di
propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti, gli alberi
e le piantagioni di alberi da seme per la produzione di materiale forestale
di moltiplicazione. Le regioni inviano al Ministero delle politiche agricole
e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire il Registro
nazionale del materiale forestale di moltiplicazione.
Art. 10 - Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale
1. Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale
nazionale in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali
di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversità di Bosco
Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione
della biodiversità forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle
politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di
esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e
modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista
ecologico. A tali stabilimenti è riconosciuta, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità
forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresì abilitati alla certificazione
delle analisi sulla qualità del seme e possono coadiuvare le regioni
nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di
cui all'articolo 9.
Art. 11 - Certificazione delle attività forestali ecocompatibili
1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale
le regioni promuovono la certificazione dei processi gestionali e produttivi
del settore forestale.
Art. 12 - Ricerca, formazione e informazione
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove
e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche
in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonché
attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore
forestale.
2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo
operanti nel settore forestale.
3. È istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale
del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti
dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale,
con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali.
4. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico
nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito
di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori
del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attività
di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle
esternalità da esso svolte in favore della società, avvalendosi
a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero
dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.
Art. 13 - Disposizioni applicative
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 14 - Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'articolo 8 del presente decreto, quantificato in
lire 11,166 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a) quanto all'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1999;
b) per gli anni 2002 e 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali
BORDON, Ministro dell'ambiente
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero
LOIERO, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO