Osservatorio
incendi boschivi e
settore ambiente e legalita' di legambiente
MONITORAGGIO DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO.
La Legge-quadro in materia di incendi boschivi" del 21 novembre 2000, n. 353, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000, riprendendo i principi introdotti dalla legge 47/1975, modificata dalla L. 428/1993 di conversione del D.L. 332/1993, ha introdotto una serie di normative riguardo alla difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.
Tali norme, prevedendo
precisi adempimenti per Comuni e Regioni e Ministero, introducono anche il
regime cui le aree percorse dal fuoco sono soggette sotto il profilo
urbanistico-edilizio.
In particolare i Comuni sono
tenuti , a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco,
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.Il
catasto è aggiornato annualmente.
Il regime a cui le aree in
questione sono sottoposte e’ contenuto nella legge sopra accennate, e prevede
ART 10 - Le zone boscate
ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere
una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici
anni.
È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro
quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere
espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità
dell'atto.
È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la
realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta
realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla
base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione
o concessione.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione
competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela
di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Sono altresì vietati per
dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco,
il pascolo e la caccia.
La ratio di queste disposizioni, identificabile nella volonta’ di impedire che il bosco possa essere incendiato al fine di rendere edificabili aree che non avevano tali caratteristiche, e’ quindi quella di non ammettere su tali aree una disciplina urbanistica diversa da quella vigente al momento dell’ incendio, qualora detta disciplina possa introdurre una potenzialita’ edificatoria non prevista dallo strumento urbanistico generale vigente al momento dell’ incendio.
Da tale disposizione deriva, quindi, l’ onere in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, di verificare se e quali aree siano state percorse da incendio onde attribuire ad esse prescrizioni urbanistiche che rispettino le disposizioni sopra indicate.
Le potenzialita’ di questa normativa di offrire un valido strumento giuridico nella lotta contro gli incendi boschivi sono quindi molto concrete.
Non dimentichiamo infatti che le origini degli incendi boschivi sono per la maggior parte dolosi e che seppur raramente la magistratura giunga a conclusioni precise, e’ molto spesso ipotizzabile che le motivazioni di questi gesti siano collegabili al fine di voler rendere edificabili queste aree.
Purtroppo nonostante che dalla prima stesura delle normative in materia sia passato un quarto di secolo, molto spesso non ne e’ stata data una piena attuazione, perdendo cosi’ molta della sua potenziale efficacia.
Da una prima indagine svolta nel 1999 dall’ Osservatorio Incendi Boschivi di Legambiente in Liguria, regione ad elevato rischio incendi, risulto’ che solo un risulta che solo l’ 8 % dei comuni si era attivato in maniera adeguata, e che comunque la Regione Liguria non aveva ancora elaborato una strategia efficace per una piena attuazione di queste norme da un punto di vista urbanistico.
A seguito della diffusione di questi risultati, e delle pressioni di Legambiente, la Liguria si e’ dotata di un organico piano di intervento che partendo dalle informazioni raccolte dal Corpo Forestale dello Stato ed attraverso una verifica da parte dei Comuni, dovrebbe permettere un effettivo monitoraggio delle zone percorse da fuoco che permetta una reale applicazione dei vincoli urbanistici previsti dalla normativa.
Da qui la necessita’ di una estensione di questa iniziativa ad un livello nazionale, portata avanti da Osservatorio Incendi Boschivi e dal settore Ambiente e Legalita’ di Legambiente.
L’ indagine e’ stata effettuata richiedendo a tutte le Regioni e Provincie Autonome la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio, ai sensi del comma 6 dell’ art 9 della legge 47/75, la legge in vigore sino alla pubblicazione della n. 353, del 30 novembre 2000, che imponeva vincoli e obblighi sostanzialmente uguali a quelli sopra esposti .
Le risposte alla richiesta cosi’ formulata ci permettono di avere un indice sufficientemente indicativo e confrontabile dell’applicazioni di queste normative, sebbene non possano fornirci chiarimenti da un punto di vista piu’ qualitativo.
Per un’ indagine piu’ affidabile anche da quest’ ultimo punto di vista si renderebbe necessario applicare la procedura usata in un primo tempo in Liguria: un confronto tra le segnalazioni degli incendi forniti dal Corpo Forestale dello Stato ed i dati di cui viene tenuto conto dalle Amministrazioni a livello di piani regolatori.
Da una prima analisi delle risposte, possiamo rilevare una certa disomogeneita’ dell’ approccio.
Circa la meta’ delle regioni hanno, o quanto meno dichiarano di avere, un sistema di monitoraggio in qualche modo efficiente, anche se non sempre strettamente conforme a quanto previsto dalla legge.
La restante meta’ invece, o non fornisce alcuna risposta, oppure possiede un sistema di monitoraggio troppo disarticolato e non sistematico per poter essere in qualche modo affidabile.
E poi da rilevare come non esista una netta differenziazione tra nord e sud: esistono regioni inadempienti in ogni zona d’ Italia.
Forniamo qui di seguito le informazioni e le risposte forniteci dalle Regioni e dalle Province Autonome, alla data del 3 luglio 2001:
| ABRUZZO | BASILICATA | PR.BOLZANO | CALABRIA | CAMPANIA | EMILIA R. | FRIULI V.G. |
| LAZIO | LIGURIA | LOMBARDIA | MARCHE | MOLISE | PIEMONTE | PUGLIA |
| SARDEGNA | SICILIA | TOSCANA | PR.TRENTO | UMBRIA | V. D'AOSTA | VENETO |
Non esisteva alcun tipo di mappatura in possesso della Regione.
La nostra richiesta ha fatto partire la richiesta della Regione verso i comuni, secondo i modelli forniti da ministero dell’ ambiente.
I comuni ci inviano adeguata documentazione.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
Ci comunicano di aver passato la pratica ad organismi competenti
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
L’elenco e’ pero’ incompleto e disomogeneo
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
Esiste un sistema di monitoraggio basato sulle schede elaborate dal Corpo Forestale e sulle informazioni inviate dai comuni.
Ci inviano la normativa.
Nessuna risposta.
Esisteva una mappatura incompleta e disomogeneo
La nostra richiesta ha portato alla stesura di un protocollo di intervento, basato sulle schede elaborate dal Corpo Forestale e sulle verifiche da parte dei comuni
Esiste un sistema di monitoraggio delle zone percorse dal fuoco.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
La Regione richiede le informazioni ai comuni attraverso strutture provinciali.
Ci forniscono le informazioni delle zone percorse dal fuoco nelle province di Bari e Taranto.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
Ci comunicano di aver passato la pratica ad organismi competenti
Ci comunicano inoltre di non conoscere la norma da noi citata.
Ci comunicano che ci invieranno le informazioni delle zone percorse dal fuoco a dicembre, alla scadenza prevista dalla loro legge regionale.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
Esiste un sistema di monitoraggio basato sulle schede elaborate dal Corpo Forestale.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.
Ci forniscono la lista dei Comuni che hanno inviato le informazioni delle zone percorse dal fuoco all’interno del loro territorio.